Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific mandate and domicile declaration for absent defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's lawyer lacked a specific mandate to contest the judgment and the absent defendant had not elected a domicile. The defense argued that applying the new procedural rules violated constitutional rights and created unequal treatment compared to previous laws. The court rejected this, affirming that the legislative choice to require these formalities for absent defendants is not manifestly unreasonable and does not infringe constitutional guarantees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022; The requirement for a specific mandate and domicile declaration in appeals by absent defendants is not manifestly unreasonable and does not violate constitutional rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LUCIA GABRIELE FEDERICO nato a LATINA il 11/01/1995 avverso l'ordinanza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. GIGLIOLA TURRINI, che ha chiesto l'accoglimento del motivo di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 02/11/2023, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore di De Lucia Gabriele Federico avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 03/04/2023. La Corte di appello ha richiamato il disposto dell'art. 581, comma 1 -ter e comma 1 -quater, cod. proc. pen. ed ha evidenziato come il ricorrente fosse stato dichiarato assente in primo grado e, ciò nonostante, il difensore non risultava investito con nuovo specifico mandato ad impugnare, nell'ambito del quale doveva essere contenuta specifica dichiarazione/elezione di domicilio.
2. De Lucia Gabriele Federico ha proposto ricordo per cassazione avverso la predetta ordinanza, per mezzo del proprio difensore, deducendo inosservanza dell'art. 89 del d. Igs. n. 150 del 2022, con conseguente inapplicabilità dell'art. 581, comma 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen., atteso che la dichiarazione di assenza era intervenuta durante la vigenza della disciplina antecedente, con conseguente impossibilità di applicare le previsioni richiamate dalla Corte di appello di Bologna. La difesa ha sostenuto che applicare l'attuale e più stringente normativa determinerebbe una sperequazione di trattamento con profili di evidente anticostituzionalità.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente applicato il disposto dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., in considerazione della dichiarata assenza del ricorrente. La difesa richiama dati eccentrici rispetto alla disciplina di legge ed omette di confrontarsi non solo con il chiaro disposto normativo, ma anche con la decisione della Corte di appello, che ha rilevato l'assenza di specifico mandato ad impugnare. La disciplina invocata è stata applicata in considerazione della data di pronuncia della sentenza del Tribunale di Bologna (03/05/2023), mentre la difesa richiama aspecificamente la disciplina transitoria (della quale viene proposta una lettura parziale e non sistematica).
Anche l'accenno contenuto nel motivo di ricorso quanto ad una asserita incostituzionalità della disciplina applicata dalla Corte di appello di Bologna è manifestamente infondato. Questa Corte ha, difatti affermato, con principio che qui si intende ribadire, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4 , n. 43718 del 11/10/2023.
Ben Khalifa, Rv. 285324-01).
5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle