Cassation appeals regarding insufficient reasoning for acquittal under Art. 129 CPP are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeals by LOSTIA and PISU inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants argued the lower court failed to adequately justify the finding of responsibility, claiming a lack of proper evaluation of acquittal conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such appeals challenging the substantive assessment of acquittal grounds are procedurally inadmissible based on established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 606 co.3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation challenging the substantive evaluation of conditions for acquittal or the sufficiency of evidence against the accused are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LOSTIA GIANLUCA nato a ORISTANO il 20/05/1980 PISU GIOVANNI nato a ORISTANO il 06/06/1993 avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE d'APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso trattato de plano RITENUTO IN FATI-0 E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con distinti ricorsi avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanze di concordato, gli imputati hanno dedotto la mancata motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi per la affermazione di responsabilità.
2. I ricorsi sono inammissibili poiché secondo il costante insegnamento di questa Corte, è tale il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o l'insufficiente vaglio degli elementi a carico dell'imputato (cfr. Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018 Imp. Gueli Rv. 272969 - 01 per un'ampia esposizione sul punto).
3. Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 febbraio 2024 Il Co sigliere est. Il Presidente Franclesco Florit Geppino R OSITATO IN CANCELLAR1A CONDA SEZIONE PENALE IL 22 FER IL FUNZIQI?A I