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Ordinanza — n. 8038/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8038/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8038/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCAGIURO GIOVANNI nato a MOTTOLA il 20/10/1970 avverso l'ordinanza del 19/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. L'istante ha presentato ricorso personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe.

Regesto Legislator

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art. 613 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 8038/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato personalmente in violazione della disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate difetto di sottoscrizione difetto di legittimazione del ministero pubblico ritiro della domanda di revisione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 613 c.p
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato personalmente in violazione della disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCAGIURO GIOVANNI nato a MOTTOLA il 20/10/1970 avverso l'ordinanza del 19/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO 1. L'istante ha presentato ricorso personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato personalmente in violazione della disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017.

3. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano.

4. L'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 co.3 c.p.p.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. , 8 febbraio 2024 Il C nsigliere stensore Il Presid t Fran esco FloIit Geppino •g tI DEP ITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE2 2 FEB IL FUNZIO