Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging lack of reasoning on acquittal conditions under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the lower court's failure to explicitly evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the judgment lacked necessary reasoning regarding responsibility elements, but the Court held that such appeals are consistently rejected when they question the assessment of statutory acquittal conditions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 606 co.3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal challenging a judgment rendered under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure on grounds of lack of reasoning regarding the evaluation of conditions for acquittal under Article 129 is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUISI CRISTIAN nato il 02/03/1988 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE d'APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto la mancata motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi per la affermazione di responsabilità.
2. Il ricorso è inammissibile poiché secondo il costante insegnamento di questa Corte, è tale il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (cfr. Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018 Imp. Gueli Rv. 272969 — 01 per un'ampia esposizione sul punto).
3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, febbraio 024 Il Cons gliere est. Il Presidente France co Florit Geppino Ra DE TATO IN CANCELLARIA SE NDA SEZIONE PENALE IL 2 2 FEB, 2024 IL FU