Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds regarding motivation and penalty limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Giulia Benoffi's appeal against a plea bargain sentence inadmissible. She argued the judgment lacked proper motivation regarding her responsibility and that the penalty exceeded statutory limits. The court rejected these grounds as they do not constitute valid challenges to the legality of the sanction under the relevant procedural articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 co. 2 bis c.p.p.; Art. 606 co. 3 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern only the motivation of the responsibility finding or the penalty amount, as these do not challenge the legality of the imposed sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENOFFI GIULIA nato il 11/12/1984 avverso la sentenza del 13/12/2023 del GIP del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Ricorso deciso con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. Giulia Benoffi ha dedotto vizi di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità ed alla determinazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti ex art.448 co. 2 bis c.p.p., quali le esposte doglianze relative a carenze motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità ed all'entità della pena che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto esorbitante dai limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti valutati i profili di colpa emergenti, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 febbrai 2024 Il Coijrsigliere e Il Presidente Fran ésco Flon Geppino Ra DEPO TO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 22 FEB, 2