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Ordinanza — n. 8035/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8035/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal personally filed by the defendant inadmissible and dismissed it de plano. The defendant argued for personal representation, but the court found this violated the mandatory requirement for qualified lawyers to file appeals under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 606 co. 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must be filed exclusively by qualified lawyers; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified lawyer requirement personal filing prohibition de plano dismissal court costs and fine motivi di cassazione anticipo delle spese legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n.
Art. 606 co. 3 c.p.p.
L'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 co.3 c.p.p.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art.
Art. 616 c.p.p.
art. 613 c.p
Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi dell'art. 613 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONICELLI MICHELE nato a ZEVIO il 20/12/1989 avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Michele Antonicelli ha presentato ricorso personalmente avverso la sentenza indicata in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della disciplina dettata circa l'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017.

3. Il procedimento deve pertanto essere definito nelle forme de plano.

4. L'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 co.3 c.p.p.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 febbraio 2024 Il Consj4iliere est nsore Il Presidente France o Florit i I