Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for non-admissible penalty determination complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Verdoliva's and Giovanni Suolo's appeals against a second-instance plea bargain sentence inadmissible. The appellants argued that the sentencing comparison and determination contained motivational defects, but the court found these complaints did not challenge the legality of the imposed sanction itself. Consequently, the appeals were rejected under procedural rules limiting challenges to plea bargains, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 606 co.3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they concern only the determination of the penalty without alleging the illegality of the sanction imposed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VERDOLIVA LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 17/09/1992 SULLO GIOVANNI nato a GRAGNANO il 17/03/1979 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE d'APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso deciso de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanze di concordato, Sullo e Verdoliva hanno dedotto vizi di motivazione nella comparazione delle circostanze e nella determinazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti, quali le doglianze relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). Nel caso in esame, né con il primo, né con il secondo motivo si fa questione di illegalità della pena.
3. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma , 8 febb io 2024 Il Co sigliere st. Il