Italian Court dismisses appeal against arrest warrant due to lack of translation errors and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the arrest warrant inadmissible, finding the grounds manifestly unfounded. The defendant argued that police actions and subsequent documents were null due to lack of translation into English and alleged misclassification of the crime. The court ruled that the police did not violate mandatory translation rules, the arrest was legally justified, and the judge correctly assessed the hypothetical nature of the attempted robbery.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.: The court holds that procedural defects regarding language translation do not automatically render acts null if no objection was raised at the time and the substantive legality of the arrest remains intact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAMARA HASSAN nato in GAMBIA il 22/11/1998 avverso la ordinanza del 31/10/2023 del G.I.P. TRIBUNALE DI FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. Gianluca Oddo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 31 ottobre 2023 il G.i.p. del Tribunale di Firenze - per quanto in questa sede rileva - convalidava l'arresto in flagranza di Hassan Camara per il reato di tentata rapina, eseguito dalla polizia giudiziaria il 29 ottobre 2023.., , 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del propro difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione di tre motivi. 2.1. Violazione della legge processuale, del diritto di difesa e delle garanzie difensive, con conseguente nullità del verbale di perquisizione, dell'informazione di garanzia, del verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore, non tradotti nella lingua conosciuta all'imputato (inglese) nonché di tutti gli atti successivi. 2.2.
Violazione della legge processuale, del diritto di difesa e delle garanzie difensive e nullità della comunicazione ex art. 386 cod. proc. pen. (incompleta e non tradotta in lingua inglese) nonché di tutti gli atti successivi. 2.3. Violazione della legge penale (artt. 56 e 628 cod. pen.) e processuale (art. 380 cod. proc. pen.): l'arresto è stato illegittimamente eseguito e l'impugnata ordinanza di convalida illegittimamente emessa, in quanto nel caso di specie il fatto è stato erroneamente qualificato come tentata rapina.
3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale e il difensore hanno depositato conclusioni scritte.
4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamenti infondati.
5. La violazione degli adempimenti sopraindicati da parte della polizia giudiziaria è stata dedotta dal ricorrente senza alcun riscontro; detti adempimenti, in ogni caso, non sono previsti a pena di nullità e non inciderebbero comunque sulla legittimità dell'arresto. In udienza, peraltro, l'arrestato fu assistito da un interprete e nessuna eccezione fu all'epoca proposta. Inoltre, in sede di convalida dell'arresto la verifica del giudice in ordine alla ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. va compiuta ex ante, dovendo il giudice tener conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo (Sez. 5, n. 49430 del 16/09/2019, s P., Rv. 278382;
Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930; Sez. 6, n. 8341 del 12/2/2015, Ahmad, Rv. 262502; Sez. 6, n. 700 del 03/12/2013, dep. 2014, Yawat, Rv. 257821). Ciò premesso, correttamente il G.i.p. ha ritenuto che fosse ipotizzabile il reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen.: anche nel caso in cui nelle tasche della persona offesa non vi fosse alcunché (mera ipotesi), il tentativo di reato non sarebbe venuto meno, considerato che, in tema di tentata rapina, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto materiale del reato può ricorrere solo quando detta inesistenza sia in rerum natura ovvero assoluta e originaria, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che, in quel contesto di tempo, la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non anche quando la sua assenza sia puramente temporanea e accidentale (Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, Tagliamento, Rv. 278902-01;
Sez. 3, n. 16499 del 08/11/2018, dep. 2019, Ballo, Rv. 275569-01; Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396-01; Sez. 2, n. 8026 del 13/11/2013, dep. 2014, Panzironi, Rv. 258531-01).
6. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma