Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging sentencing decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed against a sentencing decision that became non-appealable after August 3, 2017. The appellant argued for a violation of procedural obligations and lack of motivation, but these grounds were not among the specific exceptions listed in the relevant law. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions by request of parties are inadmissible unless specific statutory grounds exist, excluding general violations of procedural obligations or lack of motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERRITO ALFREDO nato a NAPOLI il 30/07/1981 avverso la sentenza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 12-45702/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame, con il quale si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, è inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1. Il provvedimento impugnato ed il ricorso sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre la violazione del comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, di una delle cause di proscioglimento), né il difetto di motivazione sugli elementi della decisione. 1.2.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.