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Ordinanza — n. 8029/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against a settled penalty agreement, ruling the judge cannot review the agreed sentence's proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8029/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible, dismissing the request for a retrial on penalty proportionality. The appellants argued that the appellate court failed to properly compare mitigating and aggravating circumstances during the settlement of the case. The court ruled that once parties reach a settlement agreement, the appellate judge's role is limited to verifying the legality of the agreed sentence, not its congruity or the balance of circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appellate judge, when accepting a settlement agreement, may only verify the legality of the agreed penalty and cannot review its congruity or the comparison of circumstances, as the parties' autonomous negotiation binds the court.

Parole chiave

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penalty settlement agreement appellate review limits proportionality of sentence inadmissible cassation appeal mitigating aggravating circumstances violazioni delle norme procedurali rinvio del dibattimento notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
La Corte di appello di Bari con sentenza ex art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Bari con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 605 cod. pen
del 9/5/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all'art. 605 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola
Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo
Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARCHETTI FRANCESCO nato a CORATO il 13/01/1988 VARESANO GIOVANNI nato a CORATO il 07/04/1995 DI VINCENZO GIUSEPPE nato ad ANDRIA il 13/01/1983 MARCHETTI GIOVANNI nato a CORATO il 03/01/1999 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorsi trattati con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. del 9/5/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui all'art. 605 cod. pen. per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e riduceva la pena inflitta a Francesco Marchetti, Giovanni Varesano, Giuseppe Di Vincenzo e Giovanni Marchetti con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 15/3/2022.

2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza della motivazione in ordine al profilo della dosimetria della pena applicata e contestando il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti come effettuato dalla Corte territoriale.2.1 In data 19/1/2024 è pervenuta istanza di rinvio da parte dell'avv. Antonio Papeo, difensore di Francesco Marchetti, in ragione della omessa notifica dell'avviso per l'odierna udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente disattesa l'istanza di rinvio avanzata dal difensore di Francesco Marchetti, tenuto conto che il presente procedimento è trattato con procedura de plano, senza la partecipazione delle parti, alle quali, dunque, non andava dato avviso per l'odierna udienza.

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che i ricorsi - che, essendo sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente - siano inammissibili. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01).

Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per i reati loro ascritti. Analoghe considerazioni devono, poi, essere svolte con riferimento al giudizio di comparazione: l'equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle contestate circostanze aggravanti è parte integrante dell'accordo raggiunto dalle parti, con la conseguenza che gli imputati non possono dolersene.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno