Italian Court dismisses appeals against sentencing agreements as non-appealable under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals inadmissible de plano because they targeted a sentencing agreement made after August 3, 2017. The appellants challenged the application of a penalty agreed upon by the parties, arguing for alternative sanctions or procedural errors. The court ruled that such agreements are final and binding once the judge applies the agreed terms, barring further review except for specific statutory exceptions not present here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements made after August 3, 2017, are inadmissible unless specific statutory grounds exist, as the agreement binds the parties and the judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GARBIN ANGELO nato a ESTE il 04/10/1968 CAVAZZA JIMMY nato a TRENTO il 08/04/1984 SPIGOLON VITTORIO nato a ASOLO il 08/01/1959 POZZOBON IVAN nato a TREVISO il 20/08/1972 avverso la sentenza del 08/06/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 10-44908/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. I ricorsi all'esame, con i quali si impugna la decisione che ha applicato la pena su richiesta delle parti, sono inammissibili, giacché proposti avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1.
Il provvedimento impugnato ed i ricorsi sono infatti successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la sentenza di applicazione su richiesta delle parti dal novero dei provvedimenti impugnabili, se non per motivi specificamente indicati (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.), tra i quali non ricorre l'omessa applicazione ex officio della sanzione sostitutiva della pena detentiva inferiore a quattro anni di reclusione (in tema: Sez. 6 n. 33027 del 10/5/2023, Agostino, Rv. 285090;
Sez. 6, n. 43947 del 19/9/2023, n.m.; Sez. 2, n. 43848 del 29/9/2023, il difensore non può dolersi del mancato avviso previsto dall'art. 545 bis cod. proc. pen., se non ha sollecitato sul punto i poteri del giudice, tanto più in caso di pena concordata tra le parti); tantomeno ricorre il vizio di applicazione di una pena illegale, se la sanzione irrogata non esorbita, per specie o quantità, quella indicata dal legislatore (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l'imputato ed il Pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena.
Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla in conformità a quanto previsto dalla legge. Consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena, proposta ex art. 444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione criteri di calcolo della sanzione condivisi e, comunque, non conducenti verso l'estraneità della sanzione rispetto ai limiti edittali. Né può dedurre motivi attinenti alla mancata sostituzione di una sanzione alternativa neppure proposta.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 2.1. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.