Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific power of attorney for the defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant lacked the specific power of attorney required to file the case. The defense argued for generic mitigating circumstances, but the court ruled that the absence of a specific mandate violates formal requirements under Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal filed by a defendant without a specific power of attorney is inadmissible due to a lack of standing, regardless of the procedural track used.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCALA RAFFAELE nato a NAPOLI il 11/06/1986 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Boccalà Raffaele, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 23/05/2023, che ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone con cui l'imputato è stato condannato in ordine al delitto di truffa aggravata.
2. Con un unico motivo, la difesa deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato. 3.1. La Corte di legittimità ha affermato che, in tema di impugnazioni, sono applicabili al ricorso per cassazione, proposto dall'imputato nei cui confronti si sia proceduto - come nel caso di specie - in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha illustrato, a fondamento della propria decisione, che tale norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione; che essa non può essere intesa nel senso di consentire l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello; che è funzionale a garantire l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione). (Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342 - 01;
Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305 - 01). 3.2. Ricorre, pertanto, un'ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 581, comma 1- quater in relazione all'art. 591, comma 1, lett.
a) cod. proc. pen. che può essere trattata dalla Corte di cassazione con la procedura de plano, in quanto l'assenza dello specifico mandato ad impugnare non solo costituisce un vizio di forma dell'impugnazione, ma ridonda anche in un difetto originario di legittimazione del difensore proponente al ricorso (in termini, notizia di decisione Sez. 2, n. 5 del 15/01/2024 - Rg. 43038/2023: «L'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede la procedura de plano anche nel caso di ricorso proposto da soggetto non legittimato come quello di ricorso presentato da difensore privo di specifico mandato nell'ipotesi prevista dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., ma non in caso di inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581 cod. proc. pen.
Il contrasto tra le due disposizioni va risolto dando prevalenza alla prima, che consente detta procedura nelle ipotesi di difetto di legittimazione, potendosi ragionevolmente ritenere che riferimento all'art. 581 nella sua interezza, in detto comma, sia rimasto invariato solo per un difetto di coordinamento tra norme e quindi che debba intendersi escluso dal divieto di applicazione della procedura de plano il caso di inammissibilità previsto dal comma 1- dell'art. 581 cod. proc. pen. inserito dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150»).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen