Criminal appeal dismissed as untimely filed beyond statutory 45-day limit plus procedural extensions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifest untimeliness, as it was filed on November 11, 2023, exceeding the strict 45-day deadline. The appellant argued for the appeal's validity, but the court calculated the deadline by adding 15 days for absent proceedings to the original 90-day motivation period, resulting in a final cutoff of November 4, 2023. Consequently, the court ruled the appeal procedurally defective and ordered the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if filed after the statutory time limit, which includes extensions for absent proceedings, and must be rejected de plano for such objective defects.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APRIGLIANO FRANCESCO nato a SCANDALE il 04/10/1975 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 5-43361/2023 IN FATI-0 E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intempestività, giacché trasmesso alla Cancelleria del giudice a quo solo in data 11 novembre 2023, oltre il termine perentorio di 45 giorni previsto dall'art. 585, corna 1, lett. c), dalla data di scadenza del termine (90 giorni) assegnato dal giudice per il deposito delle motivazioni della sentenza emessa il 7 giugno 2023 (sent. dep. entro il 5 settembre 2023); a tale termine (20 ottobre 2023) devono aggiungersi 15 giorni (processo in absentia) indicati al comma 1 bis dello stesso art. 585 cod. proc. pen.; il termine scadeva pertanto il 4 novembre 2023 (20 ottobre più 15 gg.). La declaratoria di inammissibilità va adottata con procedura de plano per l'aspetto obiettivo del vizio rilevato (manifesta intempestività), ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.