Italian Court dismisses criminal appeal as untimely due to missed statutory filing deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline expired. The appellant challenged a second-instance conviction for money laundering, arguing legal errors, but the appeal was submitted on November 3, 2023, well past the October 30, 2023 cutoff. The court ruled that the 60-day limitation period applied strictly without suspension for holidays, rendering the late filing procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544, comma 3; Art. 585, comma 1, lett. c) e comma 1-bis, cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit, calculated without holiday suspensions, is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Qelfalijaj Albert, nato in Albania il 16.7.1990, contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 22.6.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 22.6.2023 la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella con cui il Tribunale di Rimini aveva riconosciuto l'odierno ricorrente responsabile del delitto di ricettazione e, esclusa la contestata recidiva, ricondotto il fatto nella ipotesi "lieve", lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali;
2. ricorre per cassazione il Qefalijaj a mezzo del difensore che deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o contraddittorietà della motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza della Corte d'appello, qui impugnata, è stata pronunciata in data 22.6.2023; nell'occasione, la Corte aveva riservato 60 giorni per il deposito della motivazione. Il termine così indicato era perciò scaduto il giorno 21.8.2023 non applicandosi, ad esso, la sospensione "feriale" prevista dall'art. 1 della legge 742 del 1967 come novellato dal DL 132 del 2014 convertito, con modificazioni, nella legge 262 del 2014 (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01). La sentenza è stata depositata il giorno 31.7.2023 e, pertanto, entro i sessanta giorni riservati con il dispositivo. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma terzo, e 585, comma primo, lett. c), e comma 1-bis, cod. proc. pen., stante l'assenza dell'imputato dichiarata nel giudizio di merito, il termine per impugnare la sentenza era di sessanta giorni, ed era pertanto scaduto il 30.10.2023 laddove il ricorso è stato depositato il giorno 3.11.2023.
4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i