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Ordinanza — n. 8021/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against reduced sentence for attempted robbery due to inadmissible lack of reasoning on acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8021/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's complaints regarding the lack of reasoning on acquittal grounds were not permitted under the law. The appellant challenged a reduced sentence for attempted robbery, arguing the appellate court failed to explain why specific acquittal conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure did not apply. The court ruled that when an appeal is accepted under Article 599-bis, the appellate judge is not required to justify the absence of acquittal causes, as the review is limited to non-renounced grounds.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals accepted under Article 599-bis, the appellate court need not provide reasoning on the absence of acquittal causes under Article 129, as the review is restricted to grounds not explicitly renounced by the defendant.

Parole chiave

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Article 599-bis Article 129 inadmissible appeal lack of reasoning acquittal conditions attempted robbery Cassation procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Salah Karem ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 13/09/2023 che, in parziale riforma di quella del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova e ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Con un unico motivo, la difesa deduce l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena e dell'indicazione delle ragioni per cui non opera alcuna delle ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato: - è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Con un unico motivo, la difesa deduce l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena e dell'indicazione delle ragioni per cui non opera alcuna delle ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
(Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Casero, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018
Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018, Gueli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAH KAREM C.U.I. 048GZ2M nato il 20/04/1989 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salah Karem ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 13/09/2023 che, in parziale riforma di quella del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova e ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta all'imputato in ordine al delitto di tentata rapina continuata.

2. Con un unico motivo, la difesa deduce l'omessa motivazione in punto di quantificazione della pena e dell'indicazione delle ragioni per cui non opera alcuna delle ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile essendo le censure non consentite. In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello, la Corte di legittimità ha, infatti, precisato: - è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01); - che il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.). (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Casero, Rv. 272853;

Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.