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Ordinanza — n. 8020/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the defendant personally filed it, violating the mandatory rule requiring a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8020/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally submitted it, violating the mandatory requirement for legal representation. The lower court had convicted the defendant, but the appeal bypassed the statutory rule that only qualified lawyers may file cassation petitions. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal to the Court of Cassation by an accused is inadmissible if filed personally, as the law mandates representation by a qualified lawyer to ensure professional quality in this specialized procedure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mandatory legal representation qualified lawyer requirement de plano dismissal procedural costs and fine difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione ad agire legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
1.2 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
1.1 Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBELLI MASSIMILIANO nato a Cremona il 22/11/1983 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; ricorso trattato con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 7/6/2023 confermava la sentenza del Tribunale di Lodi del 20/4/2022 che aveva condannato Massimiliano Zambelli per i reati ascrittigli.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato dall'imputato personalmente in violazione della inderogabile disciplina dettata in relazione all'obbligo di proposizione dell'impugnazione in cassazione solo da parte di difensori abilitati, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Il procedimento deve, pertanto, essere definito nelle forme de plano. 1.1 Questa Corte, nella sua più autorevole composizione (Sezioni Unite, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010 - 01), ha individuato la ratio delle modifiche normative in tema di ricorso per cassazione dell'imputato nella necessità del ricorso alla rappresentanza tecnica per l'esercizio del diritto di impugnazione in cassazione:

«L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1». 1.2 In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 25 gennaio 2024 Il Consigliere