Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8018/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of prior dismissal grounds evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8018/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano regarding a plea bargain sentence. The defense argued that the trial court failed to evaluate statutory dismissal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such appeals are barred by established jurisprudence requiring dismissal grounds to be assessed before a plea bargain can be applied.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is inadmissible if the defense claims the judge omitted to evaluate statutory dismissal grounds, as the Court must declare inadmissibility de plano.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence dismissal grounds evaluation de plano inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure contraffazione di merci procedimento per falsità difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
violazione di legge per mancata valutazione della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
violazione di legge per mancata valutazione della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., il che renderebbe "illegale" l'applicazione della pena concordata.
art. 616 cod. proc. pen
27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina eguitatívamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIN WENXIN nato il 29/06/1985 avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Milano applicava a Lin Wenxin la pena concordata per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge per mancata valutazione della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., il che renderebbe "illegale" l'applicazione della pena concordata. 2.2. Il ricorrente non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina eguitatívamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 gennaio 2024.