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Sentenza — n. 8013/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8013/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 18 luglio 2023, la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta di revisione avanzata nell'interesse di Zhou Ling le, condannata con sentenza della Corte di appello di Napoli (confermativa della sentenza di primo grado) per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Zhou Ling le; premette che la Corte di appello aveva affermato inspiegabilmente che la ricorrente avrebbe conferito mandato di rappresentanza diretta al doganalista Gaudiosi Benito, così ritenendo irrilevante la prova nuova consistente nel certificato camerale da cui risultava che Zhou Ling le non era legale rappresentante della società Christian 2007 s.r.I., destinataria della merce contraffatta, al momento dei fatti; rileva che la condanna era stata pronunciata esclusivamente per la ritenuta carica di rappresentante legale della società, riferita dall'unico teste sentito sulla base dei documenti doganali, della fattura e del terminale in uso all'anagrafe tributaria; da nessuno di tali documenti risultava però il nome della ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 636 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8013/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame, la Corte di appello si è fermata alla fase rescindente, fondando la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza su dati che non risultano presenti nel fascicolo; pertanto, dovrà essere nuovamente effettuata la valutazione delle prove, e solo una volta effettuata tale valutazione la Corte di appello potrà decidere se dar corso o meno al giudizio di revisione previsto dall'art. 636 cod. proc. pen.

Parole chiave

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rappresentanza senza poteri contraffazione di merci false indicazioni su attività commerciali procedimento per falsità falso certificato medico fatture fittizie

Disposizioni normative citate

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art. 636 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHOU LING ME nato il 19/11/1982 avverso l'ordinanza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 luglio 2023, la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta di revisione avanzata nell'interesse di Zhou Ling le, condannata con sentenza della Corte di appello di Napoli (confermativa della sentenza di primo grado) per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di Zhou Ling le; premette che la Corte di appello aveva affermato inspiegabilmente che la ricorrente avrebbe conferito mandato di rappresentanza diretta al doganalista Gaudiosi Benito, così ritenendo irrilevante la prova nuova consistente nel certificato camerale da cui risultava che Zhou Ling le non era legale rappresentante della società Christian 2007 s.r.I., destinataria della merce contraffatta, al momento dei fatti; rileva che la condanna era stata pronunciata esclusivamente per la ritenuta carica di rappresentante legale della società, riferita dall'unico teste sentito sulla base dei documenti doganali, della fattura e del terminale in uso all'anagrafe tributaria; da nessuno di tali documenti risultava però il nome della ricorrente.

La Corte di appello aveva sostenuto che la condanna era stata pronunciata in quanto la ricorrente era la persona che aveva conferito mandato al doganalista Gaudiosi, affermazione che non aveva trovato alcun riscontro nel fascicolo del dibattimento; era sfuggito alla Corte di appello che la nomina del doganalista era avvenuta non al momento del controllo della Guardia di Finanza, che non aveva proceduto alla identificazione della Zhou, ma dalla società Christian 2007 s.r.l. prima dell'arrivo della merce, e non dalla Zhou; contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, la commercial invoice del 20 febbraio 2009 non recava alcuna firma .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato. 1.1 Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che il sequestro della merce di cui al reato di ricettazione era stato eseguito a carico di Zhou Ling le quale legale rappresentante della Christian 2007 s.r.l. ("dati desunti dall'Anagrafe tributaria", così nella intestazione del verbale di sequestro del 20 aprile 2009); il teste Palermo ha dapprima riferito che la fattura era a nome di Zhou Ling le, ma poi ha fatto riferimento solo alla Christian 2007 s.r.I., precisando che il nome della Zhou era risultato dal terminale in uso al reparto dell'anagrafe tributaria; contrariamente poi a quanto riportato nell'ordinanza, nella Commerciai Invoice del 20 febbraio 2009 non risulta alcuna sottoscrizione da parte di Zhou Ling le, né che la stessa avesse conferito personalmente mandato di rappresentanza al doganalista Gaudiosi.

Pertanto, la prova costituita dalla visura camerale prodotta, da cui risulta che dal 22 gennaio 2008 amministratore della Christian 2007 s.r.l. era Zhu Xiaoqing deve essere ritenuta nuova in base alla definizione data dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno ribadito il costante orientamento per cui, in tema di revisione, per «prove nuove», rilevanti a norma dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna, quelle scoperte successivamente ad essa, quelle non acquisite nel precedente giudizio e quelle acquisite nel precedente giudizio, però sempre che non siano valutate neppure implicitamente (purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudicante).

La prova appare anche rilevante, considerato che non risulta che la responsabilità di Zhou Ling Jie sia stata ritenuta da documentazione diversa da quella risultante all'anagrafe tributaria; pertanto, le argomentazioni formulate dalla corte territoriale non appaiono rispettose dei canoni di legge poiché non consentono di avere contezza del ragionamento logico che ha portato la corte a ritenere manifestamente inidonea a scardinare il giudicato la prova offerta in sede di revisione. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma; si deve ricordare che, in tema di "nuove prove", fondanti la richiesta di revisione, alla Corte territoriale spetta, comunque, il giudizio sulla manifesta infondatezza della richiesta medesima, seppure questo si debba limitare ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, rilevabile "ictu oculi" e senza necessità di approfonditi esami.

Nel caso in esame, la Corte di appello si è fermata alla fase rescindente, fondando la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza su dati che non risultano presenti nel fascicolo; pertanto, dovrà essere nuovamente effettuata la valutazione delle prove, e solo una volta effettuata tale valutazione la Corte di appello potrà decidere se dar corso o meno al giudizio di revisione previsto dall'art. 636 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Cort