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Sentenza — n. 8009/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding insufficient motivation in preventive seizure order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8009/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower tribunal's reasoning was sufficient despite apparent gaps. The defendant argued the trial court failed to properly evaluate his financial documents and failed to identify the underlying crime of money laundering. The court rejected this, stating the tribunal correctly relied on the defendant's cash possession, family ties to a mafia clan, and lack of a driver's license as concrete investigative hypotheses rather than mere conjecture.

Regesto Legislator

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Art. 321 cod.proc.pen.; Art. 325 cod.proc.pen.: The Court of Cassation holds that a lower court's decision is not lacking in motivation if it provides concrete investigative hypotheses based on factual elements and experience, even if it does not fully reconstruct the historical-factual details of the alleged crime.

Parole chiave

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preventive seizure lack of motivation money laundering mafia connections investigative hypotheses inadmissible appeal financial documentation causa di sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321 cod.proc.pen.
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso Antonio Minopoli, deducendo: violazione di legge e in particolare dell'art. 321 cod.proc.pen.
Art. 325 cod.proc.pen.
Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc.
art. 321 cod.proc.pen
2.Avverso detta ordinanza propone ricorso Antonio Minopoli, deducendo: violazione di legge e in particolare dell'art. 321 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 6584 del 15/12/2021
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Minopoli Antonio nato a Napoli il 19 novembre 1979 avverso l'ordinanza dal Tribunale di Napoli il 21 luglio 2023 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Antonio Minopoli avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 6 luglio 2023 dal GIP del Tribunale di Napoli, anche ai sensi dell'articolo 240 bis codice penale, avente ad oggetto la somma di 20.000 euro circa rinvenuta in suo possesso, in ragione della ritenuta sussistenza di indizi in ordine al reato di ricettazione aggravato dall'agevolazione mafiosa, e per l'effetto ha confermato il provvedimento impugnato. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso Antonio Minopoli, deducendo: violazione di legge e in particolare dell'art. 321 cod.proc.pen. per assoluta mancanza di motivazione rispetto alla documentazione patrimoniale prodotta dalla difesa e in ordine alla mancata individuazione del delitto presupposto della ricettazione, su cui si fonda il sequestro.

La somma di denaro contante rinvenuta al Minopoli veniva sequestrata dalla PG e poi sottoposta a sequestro preventivo perché si sostiene che questi nell'immediatezza non giustificava la provenienza, sicché veniva ipotizzato il reato di ricettazione, mentre l'indagato esponeva nell'immediato che la somma era destinata ad acquistare un'auto e mostrava alcuni elementi a sostegno del suo assunto. Nel corso dell'udienza camerale del riesame è stata poi depositata documentazione da cui emerge la sussistenza di redditi leciti da parte dell'indagato e della moglie, l'intenzione di acquistare l'autovettura e la regalia effettuata dalla madre del Minopoli.

Il tribunale del riesame non ha reso alcuna motivazione in ordine alla documentazione prodotta, valutando soltanto alcuni degli atti depositati; in particolare le buste paga del ricorrente, pur essendo redatte in lingua tedesca, avrebbero potuto essere utilizzate in relazione alle somme in esse indicate. Inoltre non emergono elementi per individuare il reato presupposto dell'asserito riciclaggio, nè viene spiegato sulla base di quali emergenze ricorre la contestata aggravante di volere agevolare il clan Grimaldi, considerato che l'indagato è un soggetto incensurato, coniugato con un'incensurata.

Così facendo il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei numerosi principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza della Cassazione che il ricorrente richiama e riporta nel corpo del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati o non consentiti. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

Nel caso in esame non ricorre alcuna violazione di legge e in particolare il vizio di omessa motivazione denunciato dal ricorrente. E' vero che ai fini della configurabilità del "fumus" dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648- ter.1 cod. pen.), è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali. (Sez. 2 - , Sentenza n. 6584 del 15/12/2021 Cc. (dep. 23/02/2022 ) Rv. 282629 - 01) Ma il tribunale ha osservato che il possesso dell'ingente somma di denaro suddivisa in mazzette e trasportata dall'imputato, in procinto di prendere il treno da Napoli per Milano e rientrare in giornata, unitamente ai rapporti di affinità con esponenti apicali del clan Grimaldi, essendo genero di Ciro Grimaldi e cognato di Pasquale Grimaldi, sono elementi indiziari idonei a dimostrare l'origine illecita del denaro ricevuto, stante l'assenza di adeguata giustificazione resa al momento dall'indagato in ordine alla destinazione e alla provenienza del denaro detenuto.

Il ricorrente lamenta l'omessa motivazione sugli elementi giustificativi addotti dalla difesa in sede di riesame per dimostrare la provenienza lecita delle somme, ma la censura è generica in quanto il tribunale ha precisato che la documentazione prodotta in lingua straniera, in ordine alle entrate del nucleo familiare maturate in Germania, non può essere oggetto di valutazione e avrebbe dovuto essere depositata con la traduzione allegata; che la documentazione bancaria offerta non dimostra le donazioni effettuate dalla madre del ricorrente in favore di quest'ultimo, pur essendo stato provato che la predetta aveva ricevuto nel 2019 un ingente risarcimento, e su dette considerazioni il ricorso nulla osserva.

Ha inoltre argomentato circa l'assenza da parte del Minopoli della patente di guida e ne ha desunto l'assenza di adeguata motivazione all'acquisto di un veicolo che non avrebbe potuto utilizzare; che sussiste un'evidente sproporzione della somma in contanti nel possesso del Minopoli rispetto alla capacità di guadagno e di risparmio della sua famiglia, composta da quattro persone che non ha denunziato redditi leciti, ad eccezione del reddito di cittadinanza. In conclusione il tribunale ha reso sufficiente motivazione non apparente, evidenziando l'assenza di adeguata giustificazione in merito alle fonti lecite di risparmio dell'indagato e osservando che il reato presupposto di tale condotta di ricettazione o riciclaggio può essere logicamente individuato nelle attività illecite poste in essere dagli stretti familiari della coppia, esponenti apicali del sodalizio camorristico.

Non si tratta di congetture svincolate dai dati di realtà ma concrete ipotesi investigative fondate su elementi di fatto e massime di esperienza legate alle modalità anomale del trasporto della somma di denaro rinvenuta addosso all'indagato in contanti e dei legami familiari del predetto, che in questa fase iniziale appaiono sufficienti e nel prosieguo delle indagini potranno essere verificate.

2. Si impone l'inammissibilità del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene congruo liquidare in euro 3000,00..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma 10 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il President