Cassation court dismisses execution suspension request as it is a procedural step in cassation, not an exceptional gravity case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the applicant's request to suspend the execution of a final judgment inadmissible. The applicant sought suspension as a consequence of a cassation appeal, rather than under the specific provision for cases of exceptional gravity. The court ruled that such a request must be formulated as a request for suspension pending the cassation decision, not as a standalone suspension of a res judicata judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 644 c.p.p.; Art. 645 c.p.p.: A request to suspend the execution of a final judgment must be based on the grounds of exceptional gravity; requests formulated merely as a consequence of a cassation appeal are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sull'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta da: CATALANO ALFIO, nato a Catania il 08/03/1962 relativamente alla sentenza n. 464/22 del 13/06/2022 del Tribunale di Caltagirone udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alfio Catalano, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 08/11/2023 della Corte d'appello di Catania che ha rigettato la sua richiesta di rescissione del giudicato di cui alla sentenza n. 464/22 del 13/06/2022 del Tribunale di Caltagirone, divenuta irrevocabile il 28/10/2022. In tale ricorso, il ricorrente conclude l'esposizione dell'unico motivo come segue: «Pertanto risultando evidente la violazione di legge si chiede l'accoglimento del motivo di ricorso e che la Corte di Cassazione disponga i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti, precisamente il provvedimento impugnato, emesso dalla Corte d'Appello di Catania sez. 3, deve essere annullato senza rinvio. Va quindi disposta la revoca della sentenza n. 464/22 del Tribunale di Caltagirone nei confronti del sig. Catalano Alfio, e ne va sospesa l'esecuzione con la trasmissione degli atti al tribunale di Caltagirone per un nuovo giudizio».
2. Il Collegio rileva che tale istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, istanza che costituisce l'oggetto del presente giudizio, non è formulata come richiesta di sospensione provvisoria dell'esecuzione per i «casi di eccezionale gravità», come le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto possibile fare (Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259991-01), ma come richiesta di statuizione conseguente all'accoglimento del ricorso per cassazione - il cui esame è fissato per il giorno 14/03/2024 - con annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza della Corte d'appello di Catania.
3. Pertanto, l'istanza di deve essere dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza di sospensione dell'esecuzione. Così de