Italian Court dismisses appeal claiming factual error in plea deal agreement due to clerical mistake.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Marco Giannini's appeal inadmissible, citing a manifestly unfounded claim of factual error regarding a plea agreement. Giannini argued the court incorrectly recorded the date of his request, but the defense insisted the error was merely clerical. The court ruled that the lower court's decision involved evaluative judgments rather than a mere perceptual mistake, thus falling outside the scope of the extraordinary remedy for factual errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: The extraordinary remedy for factual error applies only to perceptual mistakes immediately detectable by simple review, excluding evaluative judgments, interpretative errors, or decisions based on disputed legal orientations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIANNINI MARCO nato a ROMA il 07/12/1979 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'AVV. PORCELLI ANGELA del Foro di Roma, in difesa di GIANNINI MARCO che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato provvedimento la Sesta Sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che Marco Giannini aveva presentato avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 15 febbraio 2022 in accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'articolo 599 bis cod. proc. pen.
2. Con il ricorso si censura l'errore di fatto contenuto nel provvedimento laddove stabilisce, contrariamente al dato storico acquisito, che l'accordo oggetto del concordato derivasse dalla errata verbalizzazione dell'istanza formulata all'udienza del 12 gennaio 2021, benché il verbale risultasse corretto.
3. Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli ha chiesto il rigetto del ricorso. Con lo stesso mezzo il difensore inviava memoria di replica con documenti allegati, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile poiché basato su un motivo manifestamente infondato.
2. L'errore dedotto, relativo al contenuto di una proposta di patteggiamento ed alla relativa accettazione, non può essere considerato di natura percettiva, così come richiesto dalla legge. Infatti, ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per errore di fatto, è necessario che sia denunciata una disattenzione di ordine meramente 'percettivo', causata da una svista o da un equivoco, la cui presenza sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso, e che abbia la inevitabile conseguenza di determinare una decisione diversa da quella adottata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; allo stesso modo sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali ovvero la supposta esistenza di norme o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se collegati ad orientamenti giurisprudenziali supposti per incuriam (ex pluris, Sez.
U, n. 18651 del 26/03/2015 Moroni Rv. 263686 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 28269 del 28/05/2013 Rv. 257031 - 01; Sez. 6, Ord. n. 2945 del 25/11/2008, Caso, Rv. 242689 - 01).
3. Nel caso specifico, nessuna delle ipotesi sopradescritte si è verificata poiché con dettagliata analisi circostanziale la Corte di legittimità, a pg. 6-8, ha ricostruito puntualmente la vicenda sul piano fattuale, esprimendo apprezzamenti in ordine alle successive fasi di formazione della volontà 'negoziale' delle parti che non possono essere in questa sede censurate.
4. All'inannmissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024 Il Co siglier