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Sentenza — n. 8005/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses Prosecutor's appeal as inadmissible due to lack of legal interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8005/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the Prosecutor's cassation appeal inadmissible because the Prosecutor failed to demonstrate a concrete legal interest in the outcome. Although the Prosecutor argued that the lower court erred in applying criminal law regarding the consummation of a crime, the Court found the appeal lacked the necessary substantive grounds. The decision relied on established jurisprudence requiring the Prosecutor to explicitly articulate both grave indications of guilt and the specific urgency of the measure, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) e lett. e) c.p.p.; The Prosecutor's appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks a concrete legal interest, specifically when it fails to demonstrate the urgency required for the requested measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of legal interest inadmissible appeal prosecutor's appeal periculum in mora cassation procedure preventive seizure criminal law application occultamento di beni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. b) c.p.p.
Art. 606 lett. e) c.p.p.
articolo 512 bis c.p
per erronea applicazione della legge penale con riferimento al momento consumativo del reato previsto dall'articolo 512 bis c.p..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021
A seguito della progressiva affermazione dei principi elaborati nella sentenza Ellade (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 Rv.
Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022
Sez. 3, Sentenza n. 49491 del 04/11/2022
283910 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 49491 del 04/11/2022 Migliaro Rv.
Sez. 3, sent. n. 13284 del 25/02/2021
Tale massima (espressa da ultimo da Sez. 3, sent. n. 13284 del 25/02/2021 Pmt c/Acanfora Domenico Rv.
Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BOLOGNAnei confronti di GROSSI FEDERICA nata a PARMA il 12/01/1985 avverso l'ordinanza del 27/06/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette/sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna. Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di GROSSI FEDERICA per sopravvenuta carenza di interesse. L'avvocato BREZIGAR LUCA ANDREA in difesa di GROSSI FEDERICA precisa che non è stato proposto nessun ricorso nell'interesse di GROSSI FEDERICA e chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento il Tribunale di Bologna ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso il 13 aprile 2023 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bologna nei confronti di Federica Grossi avente ad oggetto "l'intero compendio aziendale (comprensivo delle quote sociale, dei contratti di affitto/noleggio/leasing dei beni strumentali mobili ed immobili) afferente alla società GI & GI srl" disponendone la restituzione all'avente diritto.

2. Presentando ricorso per cassazione, il Pubblico Ministero della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna lamenta la violazione dell'articolo 606 lett.

b) c.p.p. per erronea applicazione della legge penale con riferimento al momento consumativo del reato previsto dall'articolo 512 bis c.p.. Si sostiene che il tribunale del riesame, pur ritenendo sussistente il delitto contestato al 12 0 capo di imputazione, ne abbia erroneamente decretato la prescrizione avendo ritenuto che il reato si fosse consumato con l'ultimo mutamento dell'assetto simulatorio identificato nel conferimento delle quote sociali a favore di Claudio e Federica Grossi intervenuto il 15 maggio 2016. In realtà, si sostiene nel ricorso, il reato si è perpetuato e consumato attraverso plurime successive autonome operazioni di intestazione fittizia di denaro, beni o di altre utilità attraverso reiterati distinti negozi giuridici stipulati a favore degli amministratori e soci occulti. Attraverso tali atti, intervenuti dal 2017 il 2021, non sono stati commessi dei post factum non punibili ma sono stati commessi nuovi reati di interposizione fittizia, che è reato a forma libera, istantaneo e con effetti permanenti.

3. Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 606 lett.

e) cod. proc. pen. per la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine ai reiterati finanziamenti occulti a favore della società da parte di Moraccini ed a favore di Rocco Gioffrè.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va respinto per carenza di interesse.

2. A seguito della progressiva affermazione dei principi elaborati nella sentenza Ellade (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01) il mainstream della giurisprudenza di legittimità è oramai orientato ineluttabilmente nel senso che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca debba contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, posto che la necessità di tale motivazione opera sempre, essendo irrilevante la distinzione tra confisca facoltativa ed obbligatoria e tra confisca diretta o per equivalente, con la sola eccezione della confisca avente ad oggetto cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (ex multis, Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022 Rv. 283910 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 49491 del 04/11/2022 Migliaro Rv. 283993 - 01 richiede la motivazione del periculum anche nel caso di confisca obbligatoria).

3. Per altro verso, costituisce affermazione giurisprudenziale consolidata, in materia di misure cautelari personali, quella per cui è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione del pubblico ministero, proposto nei confronti dell'ordinanza di reiezione dell'appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare, con cui lo stesso, senza nulla prospettare in ordine alle esigenze cautelari, si limiti a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che l'accoglimento del gravame in ordine a tale profilo non potrebbe comunque condurre all'applicazione della misura e, quindi, sarebbe privo di alcun risultato pratico vantaggioso per l'impugnante.

Tale massima (espressa da ultimo da Sez. 3, sent. n. 13284 del 25/02/2021 Pmt c/Acanfora Domenico Rv. 281010 - 01) trova la propria ragione nel fatto che l'accoglimento del ricorso in ordine al solo profilo della sussistenza dei gravi indizi senza approfondire quello altrettanto fondante delle esigenze cautelari, non potrebbe comunque condurre al ripristino della misura, quale unico oggetto dell'interesse giuridicamente tutelato del pubblico ministero (Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018 Pmt c/De Gasperis Mino Rv. 276375). Nel caso di ricorso per cassazione avverso il provvedimento pronunciato dal tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo, l'identità di ratio, pur nel diverso grado di protezione che il differente valore di riferimento consente (nel caso di misura cautelare personale la libertà personale, per il sequestro la proprietà privata, entrambi valori comunque tutelati a livello costituzionale) induce a ritenere altrettanto necessaria, con la formulazione del ricorso, non solo l'enunciazione delle ragioni a sostegno dei gravi indizi ma anche l'esposizione delle ragioni che diano sostanza al periculum in mora.

4. Non si ignora che nel caso concreto il Procuratore ricorrente ha avuto cura di esplicitare quale fosse il proprio interesse a ricorrere (pg.6) specificando che "a fronte dell'intervenuto rinvio a giudizio con udienza preliminare già fissata al 21 settembre 2023, anche Per i soggetti interessati dai due Capi di imputazione (12 e 12bis) sopra indicati, la questione affrontata dal Tribunale del Riesame risulta essere dirimente nei loro confronti in difetto di altri addebiti a loro carico" (sottolineato nell'originale) ma tale esigenza si risolve in sostanza nella richiesta di una 'interpretazione autentica' (ciò che, a ben vedere, costituirebbe una ragione autonoma di inammissibilità, non essendo questa Corte preposta a tale funzione astratta, se non collegata ad un interesse concreto e specifico), senza alcuna menzione del perículum in mora che rappresenta, per il provvedimento richiesto, l'esigenza cautelare tipica.

5. Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così de