Italian Court dismisses appeal on bail as specific grounds were not raised regarding preventive needs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the grounds for challenging the bail decision. Although the lower court emphasized the appellant's violent nature and lack of fixed residence as reasons for detention, the appellant merely generically contested the order without addressing these specific points. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for specificity under the relevant law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 23 co. D.L. n. 137/2020; Appeals regarding preventive measures are inadmissible if the grounds are not specifically stated, requiring the appellant to directly address the factual and legal reasons supporting the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABDRREHMAN TAKI ( CUI 06F03LP ) nato il 11/07/2001 avverso l'ordinanza del 26/07/2023 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co D.L. n. 137/2020 Motivi della decisione Ricorre per Cassazione Abdrrehman Taki, indagato di concorso nel delitto di rapina aggravata, avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Genova che decidendo sull'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza che aveva disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, ha disposto la misura cautelare in carcere.
Deduce il ricorrente: violazione dell'articolo 274 con riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari. Il ricorso che investe le esigenze cautelari è inammissibile per aspecificità dei motivi. La pronuncia ha richiamato da un lato la gravità e le modalità del fatto (rapina eseguita da due persone in orario notturno, ai danni di un'unica vittima) sottolineando come dagli stessi emerga l'indole violenta del ricorrente medesimo, e, dall'altro, la personalità dell'Abdrrehman, gravato da un precedente dattiloscopico per furto aggravato, privo di fissa dimora e di lecita attività lavorativa, sintomi inequivocabili della sua propensione a commettere reati contro il patrimonio.
E' stato anche sottolineato che all'epoca dei fatti il prevenuto era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla p.g. circostanza che ha portato il Tribunale a ritenere inadeguata detta misura a tutelare le accertate esigenze di prevenzione sociale, tutelabili solo con una misura di tipo custodiale che, in assenza di un luogo idoneo agli arresti domiciliaro(l'imputato è privo di fissa dimora), poteva essere solo la custodia in carcere. A fronte di dette argomentazioni il ricorrente si è limitato genericamente a contestare il provvedimento impugnato.
Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed è la somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 28 reg. Esec. Cod proc pen. Roma, 22/11/2023 Sentenza motivazione semplificata Il giudice