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Sentenza — n. 7997/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7997/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7997/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PISAnei confronti di: MBENGUE PAPE (CUI 04BLNC6) nato il 03/07/1990 avverso l'ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Motivi della decisione Ricorre per Cassazione il pubblico ministero avverso il provvedimento emesso il 13 luglio 2023 dal tribunale di Pisa con il quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di Mbengue Pape per violazione degli articoli 474 e 648 per mancata traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato assistito da interprete di lingua Wolf.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 7997/2024 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PISAnei confronti di: MBENGUE PAPE (CUI 04BLNC6) nato il 03/07/1990 avverso l'ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Motivi della decisione Ricorre per Cassazione il pubblico ministero avverso il provvedimento emesso il 13 luglio 2023 dal tribunale di Pisa con il quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di Mbengue Pape per violazione degli articoli 474 e 648 per mancata traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato assistito da interprete di lingua Wolf.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative ammissione del pubblico ministero ricusazione del pubblico ministero procedura pendente ritardo del ministero pubblico impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PISAnei confronti di: MBENGUE PAPE (CUI 04BLNC6) nato il 03/07/1990 avverso l'ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso Motivi della decisione Ricorre per Cassazione il pubblico ministero avverso il provvedimento emesso il 13 luglio 2023 dal tribunale di Pisa con il quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di Mbengue Pape per violazione degli articoli 474 e 648 per mancata traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato assistito da interprete di lingua Wolf.

Deduce il ricorrente abnormità del provvedimento perché privo di motivazione. Lamenta anche che il giudicante nel rinviare gli atti al pubblico ministero ha omesso di indicare quale atto questi avrebbe dovuto attuare. Sostiene che non vi è alcuna motivazione con riguardo alla non comprensione della lingua italiana e della lingua francese (il decreto di citazione a giudizio è stato tradotto in lingua francese come richiesto dallo stesso cittadino del Senegal). Il ricorso è inammissibile perché l'atto censurato non presenta le caratteristiche dell'abnormità.

Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che non è abnorme il provvedimento del giudice che, ritenendo accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio per l'omessa traduzione dello stesso e dispone la restituzione degli atti al P.M., in quanto tale provvedimento costituisce l'esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, anche quando fondato su un presupposto erroneamente ritenuto sussistente, e non produce alcuna stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l'atto (Sez. 2, n. 26241 del 11/06/2015, Rv. 264012 - 01; v. anche Sez. 5, n. 11429 del 15/12/2015, dep. 17/03/2016, Rv. 266339-01;

Sez. 5, n. 1855 del 08/10/2021, dep. 17/01/2022, Rv. 282429 - 01"). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 22/11/2023 Il giudice estensore La presidente Gigvann~a inna PetmTzellis DEPOSITATO IN CANCELLAR