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Sentenza — n. 7993/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7993/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7993/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Torino ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita di un carrello elevatore di cui aveva la detenzione in quanto amministratore della società che lo aveva acquisito a mezzo leasing da una società finanziaria. In primo grado il Giudice per le indagini preliminari di Torino aveva assolto l'imputato dal reato ascrittogli.

Regesto Legislator

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art. 603 bis c.p; Sentenza — n. 7993/2024 — snpen · Corte di Cassazione: c) c.p.p. in relazione all'art. 603 bis c.p.p. e art.6 CEDU- per il mancato interrogatorio dell'imputato nonché (2) vizi di motivazione -art.606 lett.

Parole chiave

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ripetizione dell'indebito restituzione dei sussidi statali restituzione dei conferimenti arretrati di mantenimento ritiro della domanda di esecuzione rimborso del debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 603 bis c.p
in relazione all'art. 603 bis c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORDANO GIACINTO nato a CALTAGIRONE il 05/12/1952 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 comma 8 d. Igs. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Torino ha condannato l'imputato alla pena di giustizia per il reato di appropriazione indebita di un carrello elevatore di cui aveva la detenzione in quanto amministratore della società che lo aveva acquisito a mezzo leasing da una società finanziaria. In primo grado il Giudice per le indagini preliminari di Torino aveva assolto l'imputato dal reato ascrittogli.

2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa dell'imputato deduce (1) violazione di legge - art.606 lett.

c) c.p.p. in relazione all'art. 603 bis c.p.p. e art.6 CEDU- per il mancato interrogatorio dell'imputato nonché (2) vizi di motivazione -art.606 lett.

e) c.p.p.- per la mancanza di una 'motivazione rafforzata' necessaria ogniqualvolta la decisione dell'appello si risolva in un overturning di quella di primo grado.

3. Con memoria inviata per PEC il difensore dell'imputato Avv. Cristino Leonardi produceva atto di remissione di querela con accettazione e chiedeva la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela nei confronti degli imputati ed accettazione da parte del Giordano; in subordine, insiste per l'accoglimento del ricorso, condividendo le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi che, con lo stesso mezzo, aveva chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza alla Corte d'appello per nuovo giudizio, per la fondatezza del secondo motivo di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La difesa dell'imputato ha fatto pervenire atto di remissione di querela ad opera della parte civile costituita. Nella dichiarazione si indica che le spese processuali vanno poste a carico del querelato. La Corte, preso atto di un tanto, annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per remissione di querela, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 8 febbraio 2024 Il Consi liere relat re