Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7991/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses conviction for receiving stolen goods due to lack of causal contribution by passenger.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7991/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court annulled a lower court's conviction of Abderrahim Taki for receiving stolen goods. The defendant argued he was merely a passenger unaware of the car's illicit origin, while the prosecution claimed his presence constituted complicity. The court ruled that mere presence as a passenger does not establish the necessary causal contribution or moral complicity required for the crime of receiving stolen goods.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640 c.p.; Art. 640-bis c.p.: The crime of receiving stolen goods requires active causal contribution; mere presence as a passenger without evidence of intent or assistance does not constitute complicity.

Parole chiave

Generato dall'IA
receiving stolen goods causal contribution moral complicity passenger liability Italian criminal law altri reati colpa concomitante infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 c.p.
Art. 640-bis c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito
Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante
Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv.
Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli
258582-01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv.
Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Mbaye
250689-01; Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Mbaye, Rv.
Sez. 2, n. 34857 del 07/03/2023, Pascaru
Sez. 2, n. 34857 del 07/03/2023, Pascaru, non mass.).
Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TAKI ABDERRAHIM nato in MAROCCO il 10/06/1977 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore avv. Laura Asti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 27 febbraio 2023 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Ravenna aveva condannato Abderrahim Taki alla pena di sei mesi di reclusione e cento euro di multa per il reato di ricettazione in concorso, previo riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità. Secondo la tesi d'accusa, ritenuta fondata dai giudici di merito, Taki, in concorso con Lofti Guibel, separatamente giudicato, aveva acquistato o comunque ricevuto un'autovettura di provenienza furtiva, a lui nota.

2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di tre motivi. 2.1. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità a titolo di concorso sotto il profilo oggettivo (contributo causale) e soggettivo (a titolo di dolo eventuale), "atteso che in atti non vi è alcuna prova in merito alla conoscenza dei rapporti tra il Taki e il coimputato da cui trarre la conoscenza della provenienza delittuosa del bene così come del dolo specifico".

La sentenza impugnata ha affermato la sussistenza di un contributo causale apportato dal ricorrente sulla base del solo fatto che egli era trasportato a bordo del veicolo condotto dal coimputato, le cui condizioni soggettive ("persona priva di fissa dimora e stabile occupazione") sono state valorizzate dalla Corte di appello per escludere la buona fede di Taki, nonostante sulla conoscenza di dette condizioni sia mancata alcuna evidenza probatoria. 2.2. Omessa motivazione in ordine alla eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dagli artt. 62-bis e 114 cod. pen.: la sentenza impugnata, pur avendo sintetizzato i motivi di gravame su detti punti, ha poi omesso di dare una qualsiasi motivazione a supporto del rigetto delle richieste. 2.3.

Omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o della pena pecuniaria: anche in questo caso la sentenza non ha esaminato la richiesta, tempestivamente proposta con un motivo aggiunto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondato il primo e assorbente motivo di ricorso.

2. Secondo la costate giurisprudenza di legittimità, non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamente agli autori del reato, pur nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumere l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684-01;

Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582-01; Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250689-01; Sez. 2, n. 12763 del 11/03/2011, Mbaye, Rv. 249863-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 34857 del 07/03/2023, Pascaru, non mass.). Sulla base di questo principio, in un caso analogo a quello di cui qui si tratta, questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna fondata sulla mera presenza dell'imputato, quale passeggero, a bordo dell'autovettura di provenienza furtiva condotta dal coimputato, rilevando come occorresse dar conto dei profili partecipativi, da parte medesimo, alla già avvenuta consumazione del delitto (Sez. 2, n. 22959 del 29/03/2017, Bogdan, Rv. 270292-01).

Nel caso di specie i giudici di merito non si sono attenuti a detto insegnamento, essendosi limitati ad affermare che "l'imputato fosse a conoscenza della provenienza delittuosa del mezzo" (il G.u.p.) ovvero che non è ragionevole "una presunzione di buona fede circa la provenienza lecita della vettura" (la Corte d'appello), obliterando così la completa assenza - sulla base della ricostruzione del fatto operata nelle due sentenze - di un elemento, sia pure di natura logica, idoneo a sostenere l'ipotesi che Taki avesse fornito un contributo di qualsiasi tipo al coimputato, il quale aveva la disponibilità dell'autovettura di provenienza furtiva, nel momento in cui questi la ricevette.

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, non avendo l'imputato commesso il fatto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perché l'imp