Cassation Court annuls first instance judgment for omitting to order defendant to pay civil party's litigation costs in plea bargaining.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Bari first instance judgment regarding the omission to order the defendants to pay litigation costs to the civil party. The civil party, representing an estate, argued that the trial judge failed to liquidate these expenses despite the submission of necessary notes during the plea bargaining procedure. The Court ruled that such an omission is not automatically remediable and requires a specific cassation appeal, leading to the annulment and remittal to the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 622, cod. proc. pen.: In plea bargaining proceedings, the court's failure to order the defendant to pay litigation costs to the civil party is a cassable omission, not subject to automatic remediation, requiring remittal to the original criminal court for re-litigation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Pettenuzzo Lisa, nata a Vicenza il 30.7.1985, quale curatrice dell'eredità giacente di Nartey Alex Kofi, parte civile costituita nel procedimento a carico di: Egharevba Rita, nata in Nigeria il 20.2.1970, Nartey James Odearo, nato ad Avellino il 10.8.2001, contro la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 20.6.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. Egharevba Rita e Nartey James Odearo erano stati chiamati a rispondere, la prima, del reato di falsa attestazione e, entrambi, di quello di truffa in concorso; in data 8.3.2023 entrambi gli imputati, a mezzo del difensore munito di procura speciale, avevano chiesto di definire il procedimento con l'applicazione concordata delle pene per ciascuno indicate ed in relazione alle quali il PM aveva prestato il proprio consenso; il GIP di Bari, perciò, ritenendo corretta la qualificazione dei fatti e congrue le pene concordate dalle parti, con sentenza del 20.6.2023, ha applicato a Rita Egharevba quella di anni 2 di reclusione ed a Nartey James Odearo quella di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 445 di multa concedendo ad entrambi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario spedito su richiesta di privati;
2. ricorre per cassazione la parte civile costituita Lisa Pettenuzzo a mezzo del difensore che deduce: 2.1 inosservanza delle norme processuali penali stabilite a pena di nullità, per avere il giudice di merito omesso di liquidare le spese processuali in favore di essa parte civile: ripercorre l'iter del procedimento rilevando che l'Avv. Lisa Pettenuzzo, quale curatrice dell'eredità del defunto Nartey Alex Kofi, si era costituita parte civile all'udienza preliminare fissata a séguito di richiesta di rinvio a giudizio inoltrata dal PM nei confronti di Rita Egharevba e James Odearo Nartey ma che, all'esito della definizione del procedimento con applicazione concordata della pena, il GUP ha omesso di liquidare le spese nonostante fossero state presentate le conclusioni scritte e la relativa nota;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per la fondatezza del ricorso quanto all'omessa liquidazione delle spese in favore della costituita parte civile che aveva formulato la domanda e depositato nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. t Il collegio condivide e ritiene di dover dare continuità all'orientamento secondo cui la sentenza di merito che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile è sul punto ricorribile per cassazione, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda che in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 33135 del 22/09/2020, Denicolai, Rv. 279833 - 01;
Sez. 2 - , n. 46654 del 18/09/2019, Associazione ALILACCO SOS, Rv. 277595 - 1). Tale principio è stato quindi ribadito anche con specifico riferimento alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, trattandosi, come si è spiegato, di questione che è sottratta all'accordo delle parti e rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 4 - , n. 3756 del 12/12/2019, Franco, Rv. 278286 - 2). Si è anche precisato che, nel patteggiamento, la pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è condizionata alla presentazione da parte di quest'ultima delle conclusioni, in quanto, avvenuta la richiesta di patteggiamento e rimanendo esclusa la possibilità della pronuncia sull'azione civile, è superflua la presentazione di conclusioni, essendo sufficiente, ai fini della sola liquidazione delle spese, la presentazione della relativa nota (cfr., Sez. 2 - , n. 43074 del 19/09/2023, Anzalone, Rv. 285161 - 01).
Consegue, perciò, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia sulle spese sostenute dalla parte civile costituita, con rinvio allo stesso ufficio che ha reso la sentenza impugnata (cfr., sul punto, Sez. 4 - , n. 48081 del 16/11/2023, Ljubas, Rv. 285428 - 01, in cui la Corte ha chiarito che, in tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 cod. proc. pen., nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulle spese sostenute dalla parte civile e, per l'effetto, rinvia al giudice dell'udienza preli