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Sentenza — n. 7974/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence for fraud due to late complaint by vehicle owner regarding foreign registration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7974/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's conviction for fraud without remittal, revoking the civil rulings. The defense argued the complaint was untimely and lacked legal standing, while the prosecution contended the vehicle owner was the victim. The court ruled the complaint was invalid because the foreign registration status was known since December 2015, making the November 2016 filing untimely.

Regesto Legislator

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Art. 120 e ss. cod. pen.; Art. 640 cod. pen.: A complaint for fraud is inadmissible if filed late when the deceptive circumstance was already known to the accuser at the time of the alleged offense.

Parole chiave

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fraud complaint timeliness legal standing victim foreign vehicle registration untimely criminal complaint annulment without remittal spese del veicolo a motore truffa per mestiere tassa di bollo non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 120 e ss. cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
violazione di legge (art. 640 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TESORO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 24/02/1975 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedìcini, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. L'Avv. Fernando Maria Pellino insisteva per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, riformando integralmente la sentenza di assoluzione di primo grado, condannava Giuseppe Tesoro per il reato di truffa consumata nei confronti di Mastrominico Ubaldo. Si riteneva che la persona offesa era stata tratta in inganno dalla mancata comunicazione del fatto che l'autovettura compravenduta era già stata immatricolata all'estero, il che importava l'onere di pagare una tassa, circostanza ignorata dall'acquirente che, se la avesse conosciuta non avrebbe accettato la compravendita.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 120 e ss. e 640 cod. pen.): la querela sarebbe stata presentata da "Ubaldo" Mastrominico, carente di legittimazione, in quanto il contratto era stato concluso da "Giuseppe" Mastrominico e gli assegni dati in pagamento erano da lui provenienti; inoltre la querela sarebbe "tardiva", tenuto conto che la circostanza che il veicolo ea stato immatricolato all'estero era conoscibile fin dal dicembre 2015, mentre la querela veniva presentata solo nel novembre 2016; 2.2. violazione di legge (art. 640 cod. peri.) e vizio di motivazione il reato non sarebbe sussistente tenuto conto che mancherebbero gli artifici e i raggiri: si tratterebbe di fronte ad un dolus commerciale che avrebbe dovuto essere risolto con un contenzioso civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 secondo motivo di ricorso è fondato. 1.1. Il collegio rileva che Ubaldo Mastrorninico, in qualità di intestatario del veicolo, riveste la qualità di "persona offesa" della truffa, sebbene non sia il destinatario dei raggiri: pertanto lo stesso è legittimato a presentare querela. Tuttavia la sua querela è "tardiva", in quanto è stata presentata in data 28.11.2016, mentre dalla carta di circolazione emerge che il veicolo è stato immatricolato per la prima volta in Italia il 30.12.2015 e, per la prima volta all'estero, il 30.07.2015. Il fatto che la vettura acquistata fosse stata immatricolata all'estero era, dunque, un dato conosciuto fin dal 30 dicembre 2015, il che rende tardiva la querela sporta il 28 novembre del 2016. 1.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata. Per l'effetto devono essere revocate le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il giorno 24 genna