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Sentenza — n. 7972/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming oral hearing denial and uncharged crime violation as inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7972/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Samb Mor Coumba inadmissible, upholding the lower court's conviction for counterfeit product possession. The appellant argued that the appellate court violated his rights by denying an oral hearing despite a timely request and by convicting him for a specific conduct not explicitly charged. The court rejected these claims, ruling that the defense's failure to object to the written hearing format constituted a waiver of the nullity and that the trial proceedings adequately covered the contested facts, satisfying the principle of defense rights.

Regesto Legislator

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Art. 182 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 521 cod. proc. pen.: A nullity arising from the denial of an oral hearing in an appeal judgment is not absolute but intermediate, requiring timely objection; similarly, a violation of the principle of defense regarding the charged facts is insubstantial when the defendant had the concrete opportunity to defend themselves against the specific conduct alleged during the trial.

Parole chiave

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inadmissible appeal oral hearing waiver written trial nullity defense rights violation counterfeit goods conviction principle of defense intermediate nullity difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 182 comma 2 cod. proc. pen.
intermedio chgai sensi dell'art. 182 comma 2 cod.proc.pen./deve essere eccepita prima del suo compimento e, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.
Art. 521 cod. proc. pen.
2.2 Violazione dell'art. 521 cod.proc.pen..
Art. 23 bis comma quattro d.l. n 137/2020
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione di legge e in particolare dell'art. 23 bis comma quattro d.l. n 137/2020 in tema di celebrazione dell'udienza con contraddittorio scritto ; degli artt.
Art. 474 cod. pen.
e vizio di motivazione poiché all'imputato è stata contestata la violazione dell'art. 474 cod.pen.
art. 521 cod.proc.pen
2.2 Violazione dell'art. 521 cod.proc.pen..
art. 474 cod.pen
e vizio di motivazione poiché all'imputato è stata contestata la violazione dell'art. 474 cod.pen.
art. 182 comma 2 cod.proc.pen
intermedio chgai sensi dell'art. 182 comma 2 cod.proc.pen./deve essere eccepita prima del suo compimento e, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 - Sentenza n. 33310 del 28/04/2023
Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010
Sez. 3 - Sentenza n. 24932 del 10/02/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SAMB MOR COUMBA nato in Senegal il 22 giugno 1976. Avverso la sentenza resa il 14 Marzo 2023 dalla Corte di appello sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Sassari il 27 ottobre 2021 che aveva dichiarato la responsabilità di Sannb Mor Coumba per i delitti di ricettazione e detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti o alterati, condannandolo alla pena di mesi due di reclusione ed euro 200 di multa. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Violazione di legge e in particolare dell'art. 23 bis comma quattro d.l. n 137/2020 in tema di celebrazione dell'udienza con contraddittorio scritto ; degli artt. 24 e 11 della Costituzione e degli artt. 6 Cedu e 117 Costituzione, poiché l'appellante aveva formulato istanza di discussione orale con l'atto di appello ritualmente trasmesso alla Corte territoriale.

A fronte di questa richiesta formulata tempestivamente la Corte non ha consentito al difensore l'accesso al tribunale, stabilendo la trattazione scritta, mentre avrebbe dovuto fissare l'udienza per la trattazione orale. 2.2 Violazione dell'art. 521 cod.proc.pen.. e vizio di motivazione poiché all'imputato è stata contestata la violazione dell'art. 474 cod.pen. e la specifica condotta di introduzione nel territorio dello Stato di merci contraffatte, ma la sentenza lo ha condannato per la condotta di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti prevista dal capoverso della medesima disposizione e mai contestata né in punto di fatto né in diritto.

Il ricorrente lamenta che la Corte ha respinto l'eccezione osservando che la condotta di cui al capo A era comunque descritta in modo corretto e compiuto nel capo B relativo al delitto di ricettazione e che l'istruttoria dibattimentale aveva avuto ad oggetto la condotta di cui al secondo comma dell'articolo 474, su cui la difesa aveva avuto la possibilità di interloquire e impostare le proprie argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha avuto modo di precisare che non ricorre un preciso limite di legge disposto da una specifica previsione legislativa in merito alla tempistica della richiesta di trattazione orale del giudizio di appello, sicchè qualora la richiesta sia stata formulata in calce all'atto di appello non può essere disattesa e determina una nullità della sentenza. (Sez. 2 - , Sentenza n. 33310 del 28/04/2023 Ud. (dep. 28/07/2023 ) Rv. 285310 - 01) Tuttavia questa affermazione di principio, che il collegio condivide, deve essere contestualizzata e applicata nel rispetto delle specificità del caso concreto.

Nel caso in esame il difensore, pur avendo richiesto la trattazione orale nell'atto di appello, aveva ricevuto il 7 febbraio 2021 la notifica del decreto di citazione per l'udienza del 14 marzo successivo, con cui lo si avvertiva che in caso di mancata richiesta di discussione orale entro 15 giorni liberi prima dell'udienza il processo sarebbe stato trattato ex art. 23 d.l. cit.; nonostante ciò i non ha formulato alcuna eccezione, limitandosi, dopo avere ricevuto la notifica delle conclusioni scritte del P.G., a depositare memorie scritte e istanza di liquidazione del compenso in quanto ammesso al gratuito patrocinio, controdeducendo alle richieste del Procuratore; egli quindi non ha in alcun modo eccepito la mancata previsione da parte del collegio della trattazione orale da lui già chiesta.

A parere del collegiop la mancata adozione della trattazione orale in pubblica udienza integri una nullità generale non assoluta ma a regime cd. intermedio chgai sensi dell'art. 182 comma 2 cod.proc.pen./deve essere eccepita prima del suo compimento e, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Il difensore, nella piena consapevolezza di avere già avanzato istanza di trattazione orale, non ha mai censurato, pur essendo stato messo nelle condizioni di farlo dall'avviso di fissazione dell'udienza, la scelta del rito cartolare ed anzi ha controdedotto con memoria rispetto alle conclusioni del pubblico ministero a lui ritualmente notificate, così manifestando la volontà di accettare il rito adottato dalla Corte.

Deve pertanto concludersi che la nullità in cui è incorsa la Corte nella scelta del rito cartolare non è stata tempestivamente dedotta con la memoria depositata in giudizio. 1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato poiché in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (Sez.

U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010 Ud. Rv. 248051 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 24932 del 10/02/2023 Ud. (dep. 09/06/2023 ) Rv. 284846 - 04) Come correttamente osservato dalla Corte di appello nel rispetto dei principi di diritto suesposti, l'intera istruttoria dibattimentale svolta nel corso del giudizio di primo grado ha riguardato la fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 474 cod.pen. e l'imputato presente in udienza ha reso esame e si è difeso compiutamente rispetto alla condotta di detenzione per la vendita di prodotti recanti marchi contraffatti, descritta in punto di fatto nel capo d'imputazione relativo alla ricettazione, sicché l'eccezione di nullità non è fondata poiché la non corretta indicazione della fattispecie violata non ha in alcun modo leso le prerogative della difesa.

2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente momento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo determinare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella presentazione della impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 11 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre idente rsellino Sergio elt a