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Sentenza — n. 7956/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of interest and manifestly unfounded arguments regarding sentencing and security measures.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7956/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two convicted defendants inadmissible, upholding the lower court's judgment. The appellants argued for nullity based on improper notification to a former defense attorney and challenged the sentencing logic regarding recidivism and security measures. The court rejected these claims, ruling that notification to the former attorney was legally valid and the lower court's reasoning on sentencing and criminal danger assessment was correct and sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible when they lack interest or are manifestly unfounded, as the lower court's assessment of sentencing and security measures based on established facts remains valid.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of interest in appeal manifestly unfounded arguments notification to former attorney security measures assessment recidivism and sentencing criminal danger prognosis notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 161, co. 1, c.p.p.
Pietro Barbaro ai sensi dell'art. 161, co. 1, c.p.p., ovvero 161, co.
Art. 161, co. 4, c.p.p.
art. 161, co. 4, c.p.p., risultando impossibile la notifica all'imputato presso il domicilio eletto, né il fatto che l'avv.
Art. 133 c.p.
Art. 203 c.p.p.
3.1.Con il secondo motivo di duole della omessa, nonché apparente motivazione quanto alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 203 c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
art. 203 c.p
3.1.Con il secondo motivo di duole della omessa, nonché apparente motivazione quanto alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 203 c.p.p.
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018, Rv. 274824
Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : Tumolo Alessandro nato il 20/2/1984 a Foggia Torchiarella Giovanni nato il 21/5/1984 a Foggia avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 25/2/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata da Torchiarella Giovanni con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio e l'inammissibilità del ricorso di Tumolo Alessandro

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 25/2/2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 19/10/2016, con la quale Tumolo Alessandro e Torchiarella Giovanni sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in ordine, il Torchiarella, al delitto di rapina di cui al capo a) ed il Tumolo alle rapine indicate ai capi a),c),d).

2. Con distinti ricorsi impugnano la sentenza i condannati deducendo: 2.1 Torchiarella Giovanni: nullità della sentenza per violazione del diritto di fesa e per l'omessa citazione a giudizio dell'imputato. Rileva il ricorrente che l'atto di appello fu predisposto dall' avv. Pietro Barbaro suo difensore di fiducia per la fase dell'indagini preliminari e poi rinunciante, mentre il difensore d'ufficio nominato avv. Neri Cappugi, non presentò l'impugnazione limitandosi a presenziare all'udienza, lamenta quindi Torchiarella di essere stato rappresentato da un professionista non legittimato a farlo.

A ciò aggiunge che nonostante l'elezione di domicilio e lo stato di detenzione (per altra causa) a decorrere dal 7/9/2020, egli non avrebbe ricevuto notifiche "degli atti giudiziari", essendo il decreto di citazione in appello stato notificato all'avv. Pietro Barbaro ai sensi dell'art. 161, co. 1, c.p.p., ovvero 161, co. 4, c.p.p. 3.Tumolo Alessandro con il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p., illogicità e carenza di motivazione quanto alla mancata rideterminazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche. 3.1.Con il secondo motivo di duole della omessa, nonché apparente motivazione quanto alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ex art. 203 c.p.p. La Corte d'appello avrebbe recepito il giudizio del Tribunale in ordine alla pericolosità sociale del prevenuto, senza effettuare alcuna verifica circa l'attualità della pericolosità sociale, posto che i precedenti penali dell'imputato, sono risalenti.

CONSIDERATO IN DIRTTO 1.1 ricorsi sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo del ricorso Torchiarella è dedotto in carenza di interesse: non si comprende quale sia il pregiudizio subito dal ricorrente il quale, invero, ha beneficiato del giudizio di secondo grado grazie alla presentazione dell'atto di appello da parte dell'avv. Barbaro, in assenza di altra nomina fiduciaria ovvero della proposizione da parte del difensore di ufficio di altro e diverso atto impugnatorio. 1.2. Quanto al secondo motivo, dalla disamina degli atti processuali cui la Corte di legittimità ha accesso in ragione della natura della questione proposta, risulta che il decreto di citazione fu notificato all'imputato presso il difensore avv.

Barbaro quale domiciliatario ai sensi dell'art. art. 161, co. 4, c.p.p., risultando impossibile la notifica all'imputato presso il domicilio eletto, né il fatto che l'avv. Barbaro non fosse più difensore dell'imputato vale ad escludere che la notifica potesse essere effettuato presso il difensore quale domiciliatario ex lege, essendo pacifico in giurisprudenza che "E' consentita la notificazione di atti a mezzo fax o a mezzo pec al difensore domiciliatario dell'imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l'elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse" (Sez. 3, n. 3568 del 17/09/2018,Rv. 274824).

2. Il ricorso di Tumolo Alessandro è inammissibile per essere i motivi proposti manifestamente infondati oltre che generici in quanto reiterativi di doglianze puntualmente disattese dalla Corte di merito che, con motivazione corretta in diritto e aderente ai dati processuali, ha valorizzato ai fini della valutazione circa la congruità della pena inflitta e il diniego delle attenuanti generiche, gli elementi indicati all'art. 133 c.p. senza che il ricorrente avesse introdotto elementi positivi per una più favorevole valutazione. 2.1. Allo stesso modo, con riferimento all'applicazione della misura di sicurezza il giudice di appello ha confermato la decisione di primo grado circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, avendo accertato la pericolosità sociale del condannato alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p., considerando i reati commessi nella loro obiettività e formulando una prognosi criminale, E' stato già affermato da questa Corte che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378). 2.2.

Va altresì rimarcato, quanto alla asserita carenza di motivazione in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità che il provvedimento adottato è legittimo, avendo il giudice della cognizione formulato una prognosi criminale del soggetto, valorizzando gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., come prescritto dall'art. 203 c.p., tenendo conto non solo dei numerosi precedenti penali del Tumolo, ma anche degli ulteriori reati, commessi successivamente a quelli giudicati. Alla luce delle suesposte considerazioni deve dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi cui consegue la condanna dei rìcorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. p.q.m. dìchiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

DEPOSITATO 0,4 CAMELLARIA SECON