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Sentenza — n. 7955/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7955/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7955/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : Cisse Leme nato in Senegal il 10/10/1990 avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 27/2/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 7955/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In secondo luogo lamenta violazione di legge avendo il giudice di appello ritenuto preclusa la conversione della pena detentiva, in ragione del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, condizione introdotta dall' art. 58 L. 689/81 come modificato dal d.lgs. 150/2022, entrato in vigore successivamente al deposito dell'atto di appello. Il ricorso è inammissibile. A fronte di un motivo di appello svolto dalla difesa con argomentazioni generiche e meramente assertive, il ricorso con il quale si censura il diniego della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, è inammissibile (Sez.

Parole chiave

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commutazione della pena pecuniaria pena detentiva sostitutiva pena pecuniaria sospesa adeguamento della pena remissione della pena indennizzo per carcerazione preventiva
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : Cisse Leme nato in Senegal il 10/10/1990 avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 27/2/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Mariaemanuela Guerra ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Cisse Leme ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina in data 27/2/2023, confermativa della sentenza del Tribunale di Patti con al quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di falso e ricettazione.Deduce violazione di legge avendo il giudice di appello giustificato il diniego della conversione della pena detentiva irrogata, in quella pecuniaria corrispondente, ai sensi della L. 689/81, in ragione delle disagiate condizioni economiche dell'imputato introducendo un criterio di valutazione fondato su motivi discriminatori.

In secondo luogo lamenta violazione di legge avendo il giudice di appello ritenuto preclusa la conversione della pena detentiva, in ragione del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, condizione introdotta dall' art. 58 L. 689/81 come modificato dal d.lgs. 150/2022, entrato in vigore successivamente al deposito dell'atto di appello. Il ricorso è inammissibile. A fronte di un motivo di appello svolto dalla difesa con argomentazioni generiche e meramente assertive, il ricorso con il quale si censura il diniego della conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, è inammissibile (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Rv. 268822). Tale principio trova applicazione anche nel caso in esame, in cui, i motivi di ricorso per cassazione costituiscono riproposizione di una doglianza, del tutto generica, già proposta con l'atto di appello, nel quale ci si era limitati ad invocare la conversione,C-fq-. 122-' E la genericità del motivo di appello, che è causa della sua inammissibilità ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera c), e 581, comma 1, lettera c), può essere rilevata anche nel giudizio di cassazione, a norma dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 Rv. 262700 ;

Sez.,n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808). p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C