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Sentenza — n. 7159/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7159/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7159/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Roma con ordinanza del 06/10/2023 ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da Adjei Michael ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07/10/2019, confermata dalla Corte di appello di Napoli in data 24/11/2020 e definitiva il 30/09/2021, con la quale Adjei veniva condannato alla pena di anni tredici e mesi due di reclusione per il reato di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 74 d.P.R. 309 del 1990, articolo 74 d.P.R. 309 del 1990; Sentenza — n. 7159/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Adjei ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 630, comma 1, lett.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza dipendenza da sostanze stupefacenti revisione in materia penale reiterazione di reati penali abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 74 d.P.R. 309 del 1990
e art. 74 d.P.R. 309 del 1990; il principio espresso dalla Corte di appello, secondo il quale non sussistono rimedi in caso di contrasto di giudicato formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi, non è condivisibile.
articolo 74 d.P.R. 309 del 1990
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ADJEI MICHAEL nato il 09/07/1985 avverso l'ordinanza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del PG, Dott. VINCENZO SENATORE, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. SALVATORE MENALE, che ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio ad altra Corte di appello.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma con ordinanza del 06/10/2023 ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta da Adjei Michael ex art. 630, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen. della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07/10/2019, confermata dalla Corte di appello di Napoli in data 24/11/2020 e definitiva il 30/09/2021, con la quale Adjei veniva condannato alla pena di anni tredici e mesi due di reclusione per il reato di cui agli art. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Adjei ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 630, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen. e art. 74 d.P.R. 309 del 1990; il principio espresso dalla Corte di appello, secondo il quale non sussistono rimedi in caso di contrasto di giudicato formatisi sullo stesso fatto in procedimenti diversi per imputati diversi, non è condivisibile. La Corte di appello riteneva, difatti, che le discrasie riguardassero soggetti diversi. Al contrario di quanto affermato occorre considerare i fatti storici della richiesta che attengono in questo caso e in relazione alle imputazioni elevate ad un caso di concorso necessario tra soggetti. Ricorre una realtà fattuale irrevocabilmente accertata in una diversa sentenza ed idonea scagionare il condannato, anche se le sentenze erano effettivamente relative a soggetti diversi.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è CIZZZIWZMT:11:=12=0, perché proposto con motivo aspecifico e generico. Il motivo si caratterizza, infatti, per una lettura del tutto parcellizzata e in mancanza di reale confronto con l'ordinanza impugnata. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, l'ordinanza impugnata ha evidenziato come il ricorrente fosse inserito in associazione diversa, con non coincidenza tra i fatti accertati, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, mancando del tutto, quanto alle vicende del gruppo facente capo a Eric Danson, assolto per il delitto di cui all'articolo 74 d.P.R. 309 del 1990, collegamenti con quelle relative al gruppo "caritas" all'interno del quale l'istante era risultato inserito ad esito del giudizio che riconosceva la responsabilità dello stesso per i reati ascritti. Non ricorre neanche in astratto l'evocata inconciliabilità fra giudicati, avendo le due sentenze ad oggetto, senza alcun dubbio, fatti diversi.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende