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Sentenza — n. 7142/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7142/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7142/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Catania con sentenza del 17/01/2023 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania del 05/10/2015 pronunciata nei confronti di Nicolosi Manuel, dichiarando estinto il reato di cui al capo b) con rideterminazione della pena per il reato ascritto al capo a) della rubrica (art. 648-bis cod. pen).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 7142/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al secondo motivo di ricorso occorre rilevare come la correzione di errore materiale sia intervenuta in momento successivo (23/02/2023) rispetto alla deliberazione della sentenza (17/01/2023), sicché avrebbe dovuto essere eventualmente criticata ed impugnata autonomamente, nella sua specifica portata, richiamando la disciplina di riferimento ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen.

Parole chiave

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correzione di errore materiale ricettazione procedura di revisione penale confisca del veicolo a motore recidiva nell'infrazione contravvenzione alla circolazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI MANUEL nato a CATANIA il 13/05/1989 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. ALBERTO GRECO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania con sentenza del 17/01/2023 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania del 05/10/2015 pronunciata nei confronti di Nicolosi Manuel, dichiarando estinto il reato di cui al capo b) con rideterminazione della pena per il reato ascritto al capo a) della rubrica (art. 648-bis cod. pen).

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Nicolosi, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica quanto alla affermata responsabilità della responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio; la sentenza è erronea, perché la sentenza non considera effettivamente la tesi difensiva secondo la quale il Nicolosi avrebbe ben potuto essere l'autore del furto in considerazione del tempo trascorso dalla sottrazione della vettura poi alterata nel telaio con apposizione di targa diversa. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla ordinanza del 23/02/2023 con la quale la Corte di appello ha proceduto alla correzione dell'errore materiale, aggiungendo al dispositivo la dizione "conferma nel resto", senza procedere nelle forme previste dagli artt. 547, 130 e 127 cod. proc. pen.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti. Quanto al primo motivo di ricorso occorre osservare che la stessa articolazione del motivo, secondo il quale la sentenza sarebbe erronea per mancata considerazione della tesi difensiva (che sosteneva che il ricorrente fosse l' autore del furto quale reato presupposto del riciclaggio oggetto di contestazione) evidenzia come il ricorrente tenda ad introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la 2, logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 2 e 3 anche quanto alla ricostruzione alternativa della difesa considerata una mera ipotesi in assenza di qualsiasi valido elemento probatorio in tal senso).

Quanto al secondo motivo di ricorso occorre rilevare come la correzione di errore materiale sia intervenuta in momento successivo (23/02/2023) rispetto alla deliberazione della sentenza (17/01/2023), sicché avrebbe dovuto essere eventualmente criticata ed impugnata autonomamente, nella sua specifica portata, richiamando la disciplina di riferimento ai sensi dell'art.130 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle