Cassation court rejects appeal on theft conviction, correcting only the legal reasoning regarding non-punishment exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Anna Annunziato's appeal against her conviction for theft in conspiracy, upholding the lower court's decision. Although the appellate court incorrectly refused to apply the non-punishment exemption under Article 131-bis of the Penal Code, the Supreme Court found the acquittal of the exemption claim was not legally flawed. Consequently, the court modified only the reasoning to acknowledge the exemption's potential applicability while maintaining the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court may correct erroneous legal reasoning in a lower judgment if the substantive outcome remains correct, provided the omission of a specific exemption does not alter the final conviction.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Annunziato Anna, nata a Torino il 28/01/1963 rappresentata ed assistita dall'avv. Marco Stefano Andrea Longo, di fiducia avverso la sentenza in data 21/04/2023 della Corte di appello di Torino, prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; letta la memoria difensiva con conclusioni a firma avv.
Longo in data 09/01/2024; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 21/04/2023, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 24/09/2019 nei confronti di Anna Annunziato con la quale la stessa era stata condannata alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione in concorso (artt. 110, 648, primo comma, cod. pen.) avente ad oggetto diversi bancali contenenti ricambi per auto costituenti il carico trasportato sull'autocarro Iveco Eurocargo tg. DR765RE di proprietà di Pasquale D'Amato, trafugato il 06/06/2014 in Moncalieri (in Torino, in data successiva e prossima al 06/06/2014).
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Anna Annunziato, è stato proposto ricorso per cassazione per il sottoindicato formale motivo unico, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Del tutto erronea è l'argomentazione spesa dalla Corte territoriale che ha ritenuto l'inapplicabilità dell'istituto sulla base della contestazione ritenuta. Invero, il nuovo art. 131-bis cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), prevede l'applicabilità generalizzata dell'istituto a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, venendo meno ogni riferimento al limite massimo della pena edittale. Con la conseguenza che, ferme restando le eccezioni previste dalla norma (qui non ricorrenti), l'istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali, quello di cui all'art. 648, primo comma, cod. pen.
3. Il ricorso è infondato.
4. Pur in presenza di motivazione (che ha negato l'applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) errata per le ragioni indicate dalla ricorrente, ritiene il Collegio come la decisione reiettiva sia comunque corretta, dovendosi conseguentemente provvedere alla sola modifica della motivazione sul punto. In tal senso, rileva il Collegio come, dalla struttura argomentativa della decisione, si ricava l'impossibilità di applicare la citata esimente avuto riguardo al "quantitativo di pezzi trafugati (almeno 5.000 ricambi 1/ per autovetture) e rivenduti illecitamente a Previale Gianfranco e Venezia Cosimo e del valore degli stessi e dunque del relativo danno subito dalla persona offesa in conseguenza del furto dell'autocarro contenente il carico di pezzi di ricambio acquistati dalla ditta OLSA" (cfr., Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096, in fattispecie sostanzialmente assimilabile, di mancata pronuncia sull'applicazione dell'esimente in relazione alla quale detto silenzio è stato ritenuto incensurabile in sede di legittimità in ragione dell'intrinseca gravità del fatto).
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces