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Ordinanza — n. 6884/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of standing due to missing specific power of attorney post-judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6884/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a specific power of attorney issued after the judgment. The appellant, Federica Infante, argued against the confirmation of her criminal liability but neglected the mandatory procedural document required by law. Consequently, the court dismissed the appeal without formalities and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal filed after a judgment is inadmissible if the specific power of attorney containing the declaration or election of domicile is not deposited, as this document is strictly required by law.

Parole chiave

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criminal appeal specific power of attorney lack of standing inadmissible appeal court costs post-judgment document procedural defect abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Unitamente all'atto di impugnazione non risulta depositato, infatti, lo «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputat[a]» assente, richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-quater, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di INFANTE FEDERICA nata a NAPOLI il 13/07/1997 avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Rovereto in data 4 ottobre 2022, nei confronti, per quanto qui rileva, di Federica Infante in relazione ai reati di cui agli artt. 81-110-640 cod. pen.

2. Ricorre per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, Federica Infante, deducendo due motivi di impugnazione, con cui lamenta la ribadita affermazione di responsabilità e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, per carenza di legittimazione. Unitamente all'atto di impugnazione non risulta depositato, infatti, lo «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputat[a]» assente, richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2024 Il ns glier estensore La Pr