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Sentenza — n. 6883/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls prosecutor's order declaring citation null due to missing victim name, ruling it an abnormal act causing procedural stagnation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6883/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the prosecutor's order declaring the direct citation null for omitting the victim's name. While the omission does not strictly cause nullity under the Code of Criminal Procedure, the prosecutor's decision to return the case files was deemed an abnormal act causing procedural stagnation. Consequently, the court ordered the transmission of files to the tribunal for the case to proceed directly.

Regesto Legislator

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Art. 552, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 143 disp. att. cod. proc. pen.: An order returning case files to the prosecutor after declaring a citation null due to a minor omission is an abnormal act that causes procedural stagnation and must be annulled without remittal.

Parole chiave

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abnormal procedural act procedural stagnation direct citation nullity omission of victim name return of case files prosecutor's prerogatives procedural economy contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 552, comma 2, cod. proc. pen.
testualmente art. 552, comma 2, cod.
Art. 143 disp. att. cod. proc. pen.
art. 143 disp. att. cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002
Sez. 2, n. 34571 del 08/05/2009
Sez. 2, n. 34571 del 08/05/2009, Di Girolamo, Rv.
Sez. 3, n. 28779 del 16/05/2018
Sez. 3, n. 28779 del 16/05/2018, Ingrassia, Rv.
Sez. U, n. 26 del 24/11/1999
Sez. 2, n. 29363 del 24/03/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata nel procedimento a carico di ZIZZI ANGELO, nato a Monopoli il 15/04/1963 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata in data 03/10/2023. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni presentate dal Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale ha dichiarato nullo il decreto di citazione diretta a giudizio per di ZIZZI ANGELO in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., per omessa indicazione delle pp. oo., denunciandone l'abnormità

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Deve premettersi in diritto che: - l'omessa indicazione del nominativo delle pp.00. nel decreto di citazione diretta a giudizio non costituisce causa di nullità: cfr. testualmente art. 552, comma 2, cod. proc. pen., che non richiede, a pena di nullità, il requisito previsto dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, ovvero "l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata"; - in presenza di tale omissione, il giudice del dibattimento deve tuttavia curare che la persona offesa sia ritualmente citata: tale attività rientra, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., nell'ambito delle sue competenze funzionali, ed egli non può, quindi, onerarne il P.M., disponendo la restituzione degli atti a quest'ultimo, poiché un siffatto provvedimento, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme (Sez.

U, n. 28807 del 29/05/2002, Rv. 221999 - 01). Trattasi di orientamento - in riferimento alla specifica fattispecie in esame - senz'altro pacifico (cfr. Sez. 2, n. 34571 del 08/05/2009, Di Girolamo, Rv. 245232 - 01), ribadito anche di recente da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 28779 del 16/05/2018, Ingrassia, Rv. 273059 - 01: "È abnorme, perché determina un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il Tribunale in composizione monocratica, rilevata la omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa, e pertanto la nullità del decreto, restituisce gli atti al pubblico ministero per il rinnovo della citazione anziché provvedere direttamente all'incombente").

2. Ma vi è di più. Il P.M. ricorrente evidenzia, infatti, un ulteriore ed evidente profilo di abnormità nell'ordinanza impugnata. Invero, come documentalmente verificabile, il P.M. aveva ritenuto (a torto od a ragione, ma nell'esercizio di prerogative che senz'altro gli appartengono) di individuare una sola persona offesa, di tal che il giudice avrebbe dovuto necessariamente indicare quali fossero le eventuali ulteriori persone offese che, in ipotesi, risultavano identificate; in caso contrario, sarebbe risultato inevitabile il verificarsi di quella indebita regressione del processo e di quella indebita stasi del procedimento (il P.M. avrebbe giocoforza potuto insistere nella propria determinazione, in difetto di specifiche indicazioni del giudicante che lo vincolassero) che, per giurisprudenza costante, qualificano di abnormità gli atti processuali chete determinino.

Invero, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite; l'abnormità dell'atto processuale può riguardare (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 — 01; Sez. 2, n. 29363 del 24/03/2023, P., in motivazione)): - tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, - quanto — come nella specie - il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.

3. L'ordinanza impugnata, costituente atto abnorme, va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Mac