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Ordinanza — n. 6881/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for manifestly unfounded grounds regarding plea bargain sentencing and legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6881/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by Erraouy Zakaria and Tororo Amiri inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The applicants challenged a plea bargain sentence, alleging violations of the right to acquittal and excessive penalties, but failed to provide specific arguments beyond generic enunciations. The court ruled that under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, such vague complaints regarding the assessment of Article 129 or legal qualification do not meet the strict admissibility requirements for this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they merely allege unfounded violations of the right to acquittal or generic errors in legal qualification without specific factual or legal arguments.

Parole chiave

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plea bargain appeal manifestly unfounded grounds Article 448 paragraph 2-bis right to acquittal legal qualification error inadmissible appeal sentencing review revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Erraouy e Tororo hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con due separati ricorsi deducendo, con enunciazione sovrapponibile: - violazione di legge; - carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Il Gip presso il Tribunale di Verona applicava ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Gip presso il Tribunale di Verona applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Erraouy e Tororo hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con due separati ricorsi deducendo, con enunciazione sovrapponibile: - violazione di legge; - carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; - eccessività della pena: - erronea qualificazione giuridica del fatto.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari
272014-01), tra le quali in modo ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv.
Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari
pen.; ciò sempre che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv.
Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti
Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv.
Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, Gilardi
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
279842- 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ERRAOUY ZAKARIA nato il 01/08/1999 TORORO AMIRI nato il 01/06/2004 avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del difensore Avv. SIMONE BERGAMINI che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Gip presso il Tribunale di Verona applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. al Erraouy Zakaria e Tororo Amiri, su richiesta degli stessi e con il consenso del Pubblico Ministero, rispettivamente la pena di mesi anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 1000 di multa ed anni 3 e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa per le imputazioni ascritte in rubrica.

2. Erraouy e Tororo hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, con due separati ricorsi deducendo, con enunciazione sovrapponibile: - violazione di legge; - carenza di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; - eccessività della pena: - erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa mossa nei suoi confronti (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'ad 129, comma 1, cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa).

Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà I- e di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01).

4. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. Anche in sede d'impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsi la disposizione di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità del richiamato art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; ciò sempre che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476-01;

Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271- 01); condizione, quest'ultima, che costituisce naturale espressione dei limiti di cognizione propri del giudizio di legittimità (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, Gilardi, Rv. 274567- 01). Ciò premesso, occorre rilevare che sulla base degli indicati parametri, non vi sia spazio alcuno per addivenire, nel presente grado di giudizio, al proscioglimento evocato dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità attesa la sua assoluta genericità, essendosi limitati i ricorrenti ad una mera enunciazione, senza alcuna argomentazione.

5. Anche il secondo motivo di ricorso, oltre che totalmente generico nella sua enunciazione, è manifestamente infondato.Come osservato da questa Corte è sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842- 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01). Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente proponga, con il motivo del tutto generico proposto, formalmente inteso a contestare la qualificazione penalistica delle condotte oggetto di imputazione, rivisitare l'esito univoco del procedimento aperto a suo carico e di ridiscutere così questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione e il suo significato in termini di realizzazione di plurime condotte criminose, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede.

I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.

6. Identiche considerazioni devono essere spese in relazione alla mera enunciazione del motivo relativo al trattamento sanzionatorio, senza che neanche venga richiamata la applicazione di una pena illegale.

5. I ricorrenti devono conseguentemente essere condannati al pagamento delle spese processuali ed al pagamento di ammenda di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. tt t

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali