Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived grounds of acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code during the appellate stage. The appellant challenged a second-instance sentence reducing the penalty for aggravated attempted robbery but failed to raise the statutory acquittal causes that were not included in the appeal. The court ruled that once an accused renounces these specific appeal grounds, the higher court cannot examine them ex officio, rendering the appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: The appeal against a second-instance judgment is inadmissible if it concerns grounds for acquittal that the accused has renounced, as the higher court's cognition is limited to non-renounced motives.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Bnnay Sami, nato a Vimercate il 25/10/1997 rappresentato ed assistito dall'avv. Massimiliano D'Alessio, di fiducia avverso la sentenza in data 04/10/2023 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 04/10/2023, la Corte di appello di Milano, decidendo sull'accordo delle parti, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Lecco in data 28/02/2023, appellata da Sanni Bnnay, rideterminava la pena nei confronti del sunnominato nella misura di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di tentata rapina aggravata continuata in concorso, con revoca della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e conferma nel resto.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Sami Bnnay, è stato proposto ricorso per cassazione, per lamentare, quale motivo unico, il mancato esame delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755), in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata con riferimento ai profili di colpa evidenziabili nel ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i