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Sentenza — n. 6878/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds; defendant failed to address tribunal's specific procedural reasoning regarding video file access.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6878/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the defendant to pay court costs and a fine. The defendant argued that the lower court violated procedural rights by denying access to video files and failing to grant a postponement for the interrogation. The court rejected this claim as generic because the appellant merely repeated arguments from the appeal stage without engaging with the tribunal's detailed and logical reconstruction of the procedural timeline and the role of the defense counsel.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the appellant fails to confront the specific reasoning of the lower court regarding the exercise of defense rights and access to procedural materials.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible cassation defense counsel access video file inspection procedural nullity postponement of interrogation court costs and fine corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Loschiavo Domenico ha presentato ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.cod.
Art. 294 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali con particolare riferimento agli art. 294, 302 cod.
Art. 302 cod. proc. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 173 disp.att.cod. proc. pen
Loschiavo Domenico ha presentato ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.cod. proc. pen.
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Testo completo

iato la seguente SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: LOSCHIAVO DOMENICO NATO A VIBO VALENTIA IL 01/02/1991 avverso l'ordinanza del 12/07/2023 della TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR; udite le conclusioni del Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore Avv. DIEGO ANTONIO ORAZIO BRANCIA, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con ogni conseguente statuizione, disponendo per l'effetto la revoca della misura applicata in relazione alla imputazione provvisoria.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Vibo Valentia ha parzialmente accolto l'appello proposto da Loschiavo Domenico avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Vibo Valentia del 13/04/2023 annullando l'ordinanza impugnata limitatamente al capo b) della imputazione provvisoria e disponendo la formale scarcerazione per tale capo. Ha rigettato invece nel resto con conferma della misura in atto quanto al capo b) della rubrica.

2. Loschiavo Domenico ha presentato ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, deducendo un unico articolato motivo di ricorso, che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att.cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali con particolare riferimento agli art. 294, 302 cod. proc. pen. per omessa autorizzazione alla visione dei file-video che effigiano lo stato dei luoghi dell'attentato dinamitardo, nonché in considerazione della omessa concessione di un termine di rinvio dell'interrogatorio, con conseguente nullità dell'interrogatorio di garanzia e cessazione della misura.

Il ricorrente ha precisato che unitamente alla ordinanza del 12/07/2023 il Tribunale, nel medesimo contesto, risultava impugnata anche l'ordinanza pronunciata nel medesimo procedimento e fase in data 07/04/2023 in relazione alla quale doveva essere rilevata la lesione del diritto di difesa dell'indagato, non avendo potuto il difensore dello stesso consultare la documentazione necessaria al fine dell'esercizio di una valida difesa in sede di interrogatorio di garanzia.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente, difatti, si limita a reiterare le argomentazioni già introdotte in sede di appello, senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale, che ha ampiamente e logicamente ricostruito la dinamica procedimentale anche in relazione alla posizione del difensore di fiducia, argomentando in modo logico e non censurabile in questa sede, da una parte quanto alla natura dell'ordinanza oggetto di contestazione, dall'altra quanto al ruolo e alle possibilità direttamente riferibili al difensore di fiducia, solo a seguito della formalizzazione della sua nomina, al fine di accedere tempestivamente al materiale video oggetto di censura nei tempi, stretti certamente, ma non impeditivi in alcun modo dell'esercizio del tempestivo e pieno diritto di difesa (pag. 5, 6 e seg.).

Il Tribunale ha in drtri termini compiutamente motivato, chiarendo come non ricorre effettivamente, nel caso in esame, un denegato accesso agli atti del procedimento, in assenza conseguentemente di qualsiasi nullità. Con tale motivazione, specifica e puntuale, nella ricostruzione quanto alla portata del provvedimento, oltre che analitica nel ricostruire il coinvolgimento nel procedimento del difensore di fiducia a seguito della comunicazione della sua nomina formale, il ricorrente non si confronta, dovendo conseguentemente essere riscontrata anche una oggettiva aspecificità e genericità del motivo proposto, in assenza di qualsiasi violazione di legge.5.

Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle