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Sentenza — n. 6869/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against robbery convictions citing insufficient moral contribution and full liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6869/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Hu Yunqian and Zhang Songlin inadmissible, upholding their convictions for robbery. The defense argued that Zhang lacked a significant moral or material contribution and that the court failed to apply specific mitigation articles. The court rejected these claims, stating that Zhang's role in planning and providing a phone was causally significant and that the damage assessment correctly included non-pecuniary harm to all victims.

Regesto Legislator

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Art. 114 cod. pen.; Art. 62, n. 6 cod. pen.: The court must assess whether an accomplice's contribution was merely trivial or if it assumed a role with causal efficacy within the criminal economy; damages must encompass non-pecuniary harm to all victims of the violence.

Parole chiave

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Robbery Conviction Accomplice Liability Mitigation Contribution Non-Pecuniary Damages Inadmissible Appeal Causal Efficacy Joint Criminal Enterprise impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 110-628 cod. pen.
Art. 114 cod. pen.
In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, quanto alla posizione di Zhang, l'assenza di un effettivo contributo morale o materiale (non essendo lui, peraltro, il marito di Cheng, a cui fanno cenno Hu e Li) e la mancata applicazione dell'art. 114 cod.
Art. 62, n. 6 cod. pen.
pen., e, quanto alla posizione di Hu, la mancata applicazione dell'art. 62, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
art. 114 cod. pen
In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, quanto alla posizione di Zhang, l'assenza di un effettivo contributo morale o materiale (non essendo lui, peraltro, il marito di Cheng, a cui fanno cenno Hu e Li) e la mancata applicazione dell'art. 114 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà
Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Modafferi
Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di HU YUNQUIAN nato in Cina il 10/07/1972 ZHANG SONGLIN nato in Cina il 21/03/1961 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, a seguito dell'annullamento senza rinvio per questioni schiettamente processuali della precedente sentenza dell'il. gennaio 2021, per quanto qui rileva, ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 8 giugno 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Venezia nei confronti di Hu Yunqian e Zhang Soniglin, per il reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i suddetti imputati, a mezzo del proprio comune difensore, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione. In particolare, lamenta la difesa, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, quanto alla posizione di Zhang, l'assenza di un effettivo contributo morale o materiale (non essendo lui, peraltro, il marito di Cheng, a cui fanno cenno Hu e Li) e la mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., e, quanto alla posizione di Hu, la mancata applicazione dell'art. 62, n. 6, cod. pen., 3.

I ricorsi sono inammissibili. 3.1. La doppia conforme motivazione dei giudici lagunari, congrua e priva di vizi logico-giuridici così da risultare incensurabile nel giudizio di cassazione, rimanda, quanto alla prova della responsabilità anche di Zhang, ai suoi contatti diretti o indiretti con Hu, al contenuto delle conversazioni intercettate che coinvolgono appieno quale partecipe anche il suddetto ricorrente, alla sua presenza in loco, alla sua reticenza con gli investigatori, all'implausibilità delle versioni difensive che presupponevano che una rapina scrupolosamente organizzata fosse celata a chi sarebbe stato presente e avrebbe dovuto collaborare con il proprio mendacio; alla luce di ciò, resta del tutto indifferente che la relazione con Cheng fosse formalizzata nel matrimonio oppure no (pp. 2-3 e 12-15).

Le censure risultano dunque reiterative, fattuali e manifestamente infondate. 3.2. La Corte di appello ha correttamente escluso l'attenuante del contributo di minima importanza, dal momento che Zhang ha fornito ausilio all'individuazione della vittima e alla selezione dell'obiettivo, ha affiancato Cheng nell'esecuzione del piano per quanto spettante a chi era già all'interno dell'ostello, ha messo a disposizione dei còrrei il suo telefono che è stato in effetti contattato, ha rafforzato la determinazione di Cheng e degli altri complici (pp. 14-15).

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, infatti, per l'integrazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è neppure sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un còrreo rispetto a quella realizzata dagli altri; è invece necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare - al contrario che nel caso di specie - trascurabile nell'economia generale del crimine commesso (cfr., Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771;

Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051). Il motivo è dunque reiterativo e manifestamente infondato. 3.3. La valutazione del danno cagionato alle persone offese dalla rapina deve riguardare non solo il mero danno patrimoniale per i soggetti derubati, ma altresì gli effetti dannosi conseguenti alla violenza o alla minaccia nei confronti anche di ulteriori persone, attesa la natura plurioffensiva del delitto (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173, in tema di attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.).

La Corte di appello ha dunque ineccepibilmente escluso, anche a prescindere dalla mancata partecipazione delle vittime al processo, l'integralità del risarcimento proposto banco judicis, per quanto rileva ex art. 62, n. 6, cod. pen., sottolineando, oltre all'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche e alla benevola dosimetria della pena, la mancata considerazione dei consistenti danni non patrimoniali patiti da tutte le vittime dell'aggressione, oltre ai derubati in senso stretto (pp. 16-17). A fronte di questo lineare percorso giustificativo, le doglianze del ricorrente Hu risultano manifestamente infondate.

4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C