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Sentenza — n. 6862/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of specific mandate for absent defendant under new procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6862/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel lacked the specific mandate required to challenge the judgment for an absent defendant. Although the defense argued violations regarding non-punishment and penalty conversion, the court emphasized that the new statutory requirement for a specific mandate applies to cassation proceedings to ensure procedural certainty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The requirement for an absent defendant to confer a specific mandate to appeal, introduced to guarantee knowledge of procedural progression, applies to cassation proceedings; absence of such mandate renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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specific mandate for appeal absent defendant procedure cassation inadmissibility procedural certainty defense counsel authority guida recidiva in stato di ebbrezza procedura di revisione penale allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, privo del mandato di impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. che deduceva: 2.1.
Art. 616, cod. proc. pen.
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs.
art. 131-bis cod. pen
violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano
Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar
Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv.
Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N.
285444; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA, sul ricorso proposto da: DIOP B1 RANE nato il 27/03/1975 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA, RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio sc:ritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTI) 1.La Corte di appello di Messina confermava la condanna di Diop Briane alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa per il reato di ricettazione. Diop Briane veniva giudicato "in assenza".

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, privo del mandato di impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 131-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che sarebbe stato giustificato con motivazione apodittica ed apparente; 2.2. violazione di legge (art. 53 I. n. 689 del 1981) e vizio di motivazione: la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sulla base giustificata sulla base del 12 fatto che il ricorrente era un venditore ambulante sarebbe manifestamente illogica tenuto conto che le somme necessarie per il pagamento della pena pecuniaria in ipotesi convertita potevano essere reperiti anche da una persona che era dedita al commercio su strada.

3. Il collegio rileva che il difensore di Diop Briane non era dotato dello specifico mandato ad impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater cod.proc. pen.. Si riafferma, sul punto, che, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525 - 01;

Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305). 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 23 gennaio