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Sentenza — n. 6605/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appeal dismissal due to failure to deposit domicile declaration with appeal act.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6605/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Diglio Nino against the Turin Court of Appeal's decision to reject his appeal on procedural grounds. The appellant argued that his prior declaration of domicile and the special power of attorney submitted with the appeal act satisfied the requirement to declare domicile under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this argument, holding that the statute explicitly requires the deposit of the domicile declaration as a distinct formal act accompanying the appeal, rather than merely referencing a prior document or attaching a general power of attorney.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The explicit requirement to deposit a domicile declaration with the appeal act constitutes a mandatory formality that cannot be satisfied by referencing a prior declaration or attaching a general power of attorney.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Formalities Domicile Declaration Inadmissibility Penalty Procedural Strictness Special Power of Attorney Appeal Act Requirements notifica del cambiamento d'indirizzo

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede -a pena di inammissibilità- che con l'atto d'impugnazione sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L'inammissibilità è stata dichiarata per la mancata osservanza della formalità richiesta dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIGLIO NINO nato il 01/11/1968 a TORINO avverso l'ordinanza in data 29/09/2023 della CORTE DI APPELLO DI TO- RINO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIELLA DE MASELLIS, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Digli° Nino, per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, impugna l'ordinanza in data 29/09/2023 della Corte di appello di Torino che -con procedura de plano- ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza in data 03/05/2023 del tribunale di Ivrea. L'inammissibilità è stata dichiarata per la mancata osservanza della formalità richiesta dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede -a pena di inammissibilità- che con l'atto d'impugnazione sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. Deduce:

1. Inosservanza di norma processuale, in relazione all'art. 581 comma 1-ter, 1 cod. proc. pen.. Il ricorrente sostiene che la ratio dell'art. 581, comma 1, ter cod.proc. pen. viene individuata nella necessità di verificare che l'imputato sia venuto a conoscenza del giudizio. Sottolinea, quindi, come Diglio avesse già dichiarato il domicilio nel corso del dibattimento di primo grado; che all'appello era già stata allegata la procura speciale rilasciata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e nella quale era stata ribadita la propria residenza.

Evidenzia come soltanto l'art. 581, comma 1, quater, cod. proc. pen. richiede soltanto nel procedimento celebrato in absentia che l'elezione di domicilio (insieme alla procura speciale) sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, mentre tale posteriorità non è richiesta nel caso in cui vi sia già stata un'elezione di domicilio. Tanto più che nel caso in esame -ribadisce la difesa- «l'imputato nella procura speciale allegata all'atto di appello, successiva alla sentenza di prime cure, ha espressamente indicato la propria residenza (corrispondente al domicilio dichiarato) con ciò manifestando sia la volontà di impugnazione sia indicando il proprio recapito».

Rimarca la necessità di distinguere la forma dal formalismo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. 1.1. Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che le formalità previste dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non sono necessarie quando l'elezione di domicilio sia già presente in atti ovvero sia richiamata nell'intestazione dell'atto di appello. Tale interpretazione, però, va in senso contrario a quanto espressamente disposto dalla norma che, invece, richiede un preciso incombente formale da svolgere contestualmente alla proposizione dell'appello, visto che l'art. 581, comma 1, ter. Cod. proc. pen. esplicitamente dispone che «con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

La norma, dunque, pretende che contestualmente all'atto di appello sia depositatoJ (e non richiamato) l'elezione di domicilio dell'impugnante, ciò in coerenza con le precise e dichiarate finalità perseguite dal legislatore, indicate nella necessità di individuare senza incertezze il luogo in cui l'imputato intende ricevere la citazione per la sua effettiva e consapevole partecipazione al grado di appello del giudizio, introdotto con l'atto presentato dal suo difensore. La precisa disposizione normativa, nel pretendere il deposito di un atto esclusivamente riferibile all'imputato, fa escludere che possa ritenersi equipollente a tale incombente formale -previsto a pena di inammissibilità- un mero richiamo da parte del difensore a un preciso atto di esclusiva pertinenza dell'impugnante, che il legislatore vuole materialmente presente insieme all'atto d'impugnazione.

Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali,

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore La Presidente Antonio Saraco nna Petruzzellis