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Ordinanza — n. 6604/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6604/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6604/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ba Abdoilaye impugna la sentenza in data 21/09/2023 del G.u.p. del Tribunale ditilano pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione per la mancata valutazione delle emergenze processuali ai fini di un'eventuale pronuncia di una sentenza di proscioglimento.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6604/2024 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale ditilano pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione per la mancata valutazione delle emergenze processuali ai fini di un'eventuale pronuncia di una sentenza di proscioglimento.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi che possono invocarsi ritiro dell'istanza giudiziaria motivi di rigore impugnazione di decisioni amministrative domanda di rigetto dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale ditilano pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BA ABDOILAYE nato il 19/08/1970 a KEUR GALLO (SENEGAL) avverso la sentenza in data 21/09/2023 del G.U.P. del TRIBUNALE DI MI- LAN O; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ba Abdoilaye impugna la sentenza in data 21/09/2023 del G.u.p. del Tribunale ditilano pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione per la mancata valutazione delle emergenze processuali ai fini di un'eventuale pronuncia di una sentenza di proscioglimento.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di 2 proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», 2 (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01). Da ciò deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso, i cui motivi non rientrano nel perimetro di impugnabilità ora delineato.

3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci