Cassation Court annuls lower court ruling on attempted extortion, holding preparatory acts suffice for criminal attempt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Palermo Tribunal's order dismissing the appeal regarding the attempted extortion of Calafiore. The Public Prosecutor argued that intercepted conversations and the agents' visit to the victim's office constituted sufficient preparatory acts to establish a criminal attempt, contrary to the lower court's view that no victim was met. The Court agreed, ruling that the objective suitability of the agents' conduct and the clear direction toward the crime were met, requiring a new trial to evaluate the full scope of the attempted act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 cod. pen.; Art. 416-bis.1 cod. pen.: The crime of attempt is constituted not only by executive acts but also by preparatory acts that, given their specific placement within the criminal organization and the identifiable origin of the extortion request, demonstrate objective suitability and univocal direction toward the consummation of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di DE LUCA ANGELO nato il 23/07/1984 a PALERMO avverso l'ordinanza in data 05/09/2023 del TRIBUNALE DI PALERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Il Pubblico Ministero impugna l'ordinanza in data 05/09/2023 del Tribunale di Palermo, che ha rigettato l'appello proposto in sede cautelare avverso l'ordinanza in data 03/07/2023 del G.i.p. dello stesso Tribunale, nella parte in cui rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare nei confronti di DE LUCA ANGELO per il reato di tentativo di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen.. Deduce:
1. Violazione di legge in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen.. L'Ufficio ricorrente premette che il fatto è stato pacificamente ricostruito nel nel senso che il reggente della famiglia mafiosa di Resuttana, tale Giannusa Sergio ks3 -nell'ambito di un progetto di controllo delle agenzie di onoranze funebri operanti presso l'ospedale Villa Sofia- si recava presso il co-indagato Pesco Carlo per reperire informazioni sull'impresa di pompe funebri di Calafiore Lucia e per contattare un collaboratore occasionale della stessa, tale Parisi Salvatore; che in tale occasione Giannusa si lamentava con Parisi del fatto che Calafiore non si fosse presentata a un appuntamento fissato con De Luca; che lo stesso Giannusa incaricava Parisi di prendere contatto con Calafiore affinché -a sua volta- prendesse contatti con De Luca; che Parisi, dopo qualche ora, riferiva a Pesco (e Pesco a Giannusa) di avere inutilmente cercato di rintracciare Calafiore; che dalle conversazioni intercettate era emerso che Giannusa e De Luca si erano recati presso la sede della Calafiore e l'avevano attesa inutilmente, perché quella non si presentava.
Il Pubblico ministero evidenzia che il G.i.p. e il tribunale avevano ritenuto che il fatto così come ricostruito non avesse raggiunto i requisiti del tentativo punibile, in quanto Giannusa e De Luca non avevano incontrato nessuno, così che il proposito estorsivo era rimasto nella sfera interna dei coindagati, non essendo mai stato manifestato alla vittima. Non era certo, peraltro, che Parisi fosse a conoscenza delle mire illecite di Giannusa e De Luca. Il ricorrente sostiene che nel caso in esame, in realtà, gli atti compiuti dai coindagati avevano già raggiunto una fase esecutiva, ponendo in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco ad attuare la richiesta estorsiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che «per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa ad estorsione, in cui la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame in ragione dell'assenza di gravità indiziaria in ordine alle circostanze che i messaggi estorsivi, affidati a due intermediari, fossero pervenuti ai destinatari, che gli intermediari fossero soggetti affidabili, che avessero una specifica collocazione all'interno del sodalizio mafioso e che la provenienza delle richieste estorsive fosse riconoscibile da parte delle vittime)», (Sez. 1 - , Sentenza n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282 - 01).
Più nello specifico, è stato affermato che «anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo punibile, quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione di un reato, ossia qualora abbia la capacità, sulla base di una valutazione "ex ante" e in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso e a tale risultato sia univocamente diretto" - Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Rv. 248829)» ovvero che «Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie relativa ad estorsione, in cui la Corte ha censurato il provvedimento del tribunale del riesame in ragione dell'assenza di gravità indiziaria in ordine alle circostanze che i messaggi estorsivi, affidati a due intermediari, fossero pervenuti ai destinatari, che gli intermediari fossero soggetti affidabili, che avessero una specifica collocazione all'interno del sodalizio mafioso e che la provenienza delle richieste estorsive fosse riconoscibile da parte delle vittime)» (Sez. 1 - , Sentenza n. 37091 del 19/07/2023, Rv. 285282 - 01). 1.2.
Così delineato il perimetro dell'odierna indagine, si rileva come il tribunale abbia focalizzato la propria attenzione sulla mancata presenza della vittima del reato, mentre avrebbe dovuto valutare se la condotta realizzata dall'indagato avesse tutte le potenzialità utili alla realizzazione del delitto, in quanto l'art. 56 cod. pen. richiede una valutazione oggettiva, costituita dalla verifica ex ante della idoneità dell'atto compiuto dall'agente e dalla univocità della direzione al compimento del reato. Proprio con riguardo a tale potenzialità il pubblico ministero ha fondatamente denunciato come il tribunale abbia omesso di valutare unitariamente i risultati delle conversazioni intercorse tra Giannusa e Parisi Salvatore e tra Giannusa e Pesco, dai quali emerge pacificamente l'attivazione di De Luca e Giannusa -con la collaborazione di Pesco- di raggiungere la Calafiore e per farle pervenire la richiesta estorsiva per il tramite di Parisi Salvatore, collaboratore della stessa Calafiore.
Proprio con riguardo a tale ultimo aspetto il pubblico ministero si duole della mancata considerazione della conversazione intercorsa tra Sergio Giannusa e Salvatore Parisi, nel corso della quale il secondo precisa che non utilizzerà il telefono per comunicare il messaggio alla persona offesa. Invero, dalle conversazioni intercettate era emerso con certezza un interesse della cosca mafiosa di Resuttana sulle attività dei servizi funebri svolte dall'impresa Calafiore e dopo aver espressamente richiesto al collaboratore Parisi un incontro con il titolare, lo stesso Giannusa e De Luca si erano recati presso la sede dell'impresa, senza tuttavia essere riusciti a incontrare la vittima, pur lungamente attesa. 3 ../A.,,,,Cv•-...›*-N__.-r Secondo il pubblico ministero i risultati delle intercettazioni erano chiaramente rilevatori per il Parisi degli intenti illeciti di Giannusa, risultando altrimenti non spiegabile le ragioni del rifiuto di Parisi di contattare la Calafiore per telefono, così smentendosi quanto ritenuto dal tribunale, là dove afferma che Parisi non era a conoscenza delle ragioni per cui Giannusa e De Luca cercavano un contatto con Calafiore.
Tanto più che la richiesta a Parisi di fare da tramite con la Calafiore proveniva da soggetti di chiara fama criminale, che non risulta gli avessero manifestato alcuna intenzione di acquistare i servizi offerti dall'agenzia funebre. Rileva, dunque, il Collegio che il provvedimento impugnato non si è confrontato con le circostanze unitariamente e complessivamente evidenziate nell'atto di appello che, perciò, devono essere rivalutate al fine di stabilire se il proposito criminoso - dato per esistente dal Tribunale - sia stato estrinsecato, superando la soglia di punibilità del delitto tentato.
L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al tribunale per nuovo giudizio, nel quale si terrà conto dei rilievi sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Palermo competente ai sens