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Ordinanza — n. 6601/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging plea bargain sentencing regarding defendant's criminal responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6601/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it sought to review the defendant's criminal responsibility rather than a specific statutory violation of law. The appellant argued for a re-examination of the plea bargain's application, but the Court noted that such challenges are barred under current jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentencing judgments are inadmissible if they challenge the defendant's criminal responsibility instead of alleging a specific statutory violation of law.

Parole chiave

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plea bargain appeal criminal responsibility review cassation inadmissibility sentencing application procedural exclusion motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Chieti, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
PEN., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Chieti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
art. 129 cod. PROC. PEN

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALANCA MAURIZIO, nato il 21/09/1965 a PESCARA avverso la sentenza in data 27/09/2023 del G.i.P. del TRIBUNALE DI CHIETI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Talanca Maurizio, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza del 27/09/2023 pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Chieti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in ordine alla responsabilità.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. PROC. PEN., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01). Da ciò deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso, i cui motivi non rientrano nel perimetro di impugnabilità ora delineato, in quanto rivolte alla verifica della responsabilità dell'imputato.

2. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci