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Ordinanza — n. 6600/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal by absent defendant for failure to file specific mandate post-judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6600/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Giovanni Maiorano's appeal inadmissible due to non-compliance with formal requirements for absent defendants. Maiorano, who remained absent in the lower court proceedings, challenged a judgment without submitting the specific mandate to appeal required by law after the decision was rendered. The court ruled that the appeal was invalid because the necessary procedural formalities were not met, resulting in the dismissal of the request and an order for costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.; The appeal by an absent defendant is inadmissible if the specific mandate to appeal is not filed after the judgment, ensuring the absent party is 'conscious' of the litigation.

Parole chiave

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absent defendant appeal specific mandate requirement procedural inadmissibility Cassazione Roma post-judgment formalities attenuazione della pena motivi di cassazione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto non sono state rispettate le formalità previste dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. a pena d'inammissibilità, con riguardo all'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato rimasto assente nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata.
art. 192 cod. proc. pen
Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen...
art. 62-bis cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 41309 del 20/09/2023
(Fattispecie relativa ad appello "a trattazione scritta" celebrato ante-riforma "Cartabia")», (Sez. 6, Sentenza n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANO GIOVANNI, nato il 05/11/1977 a BRINDISI, avverso la sentenza in data 29/03/2023 della CORTE DI APPELLO DI LECCE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

Maiorano Giovanni impugna la sentenza in data 29/03/2023 della Corte di appello di Lecce, pronunciata sull'appello presentato avverso la sentenza in data 20/01/2017 del Tribunale di Lecce. Nel giudizio di appello Maiorano rimaneva assente. Deduce:

1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen...

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto non sono state rispettate le formalità previste dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. a pena d'inammissibilità, con riguardo all'impugnazione proposta nell'interesse dell'imputato rimasto assente nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata. 1.1. E' già stato affermato, infatti, che «in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole". (Fattispecie relativa ad appello "a trattazione scritta" celebrato ante-riforma "Cartabia")», (Sez. 6, Sentenza n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353 - 01).

L'applicazione di tale principio di diritto al caso in esame rende il ricorso inammissibile, in quanto non risulta che in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata sia stato conferito specifico mandato a impugnarla.

2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15/01/2024 Il Consigliere