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Ordinanza — n. 6596/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because defense lawyer was not yet on the special register when filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6596/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Russo and Pirrotta inadmissible because the defense lawyer was not yet registered on the special register when the appeal was submitted. Although the lawyer later obtained registration, the Court held that this defect could not be cured retroactively. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 568, comma 5 c.p.p.: A cassation appeal signed by a lawyer not yet enrolled in the special register is inadmissible, and subsequent enrollment or late submission of new grounds cannot cure this fundamental defect.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special register requirement defense lawyer qualification cure of procedural defect conversion of appeal to cassation inosservanza delle norme sulla competenza difetto di legittimazione difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, cosicché il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Loredana Mancino, hanno impugnato detta sentenza con atto di appello, trasmesso dal Tribunale di Termini Imerese a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod.
Art. 37 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274
pen., in quanto le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria emesse dal giudice di pace non sono appellabili ma solo ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, cosicché il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché risultante iscritto nell'albo speciale in un momento successivo, prima della decisione sull'impugnazione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
Sez. 4, n. 21552 del 02/04/2007, Bragato
Sez. 4, n. 21552 del 02/04/2007, Bragato, Rv.
Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano
236729-01) ovvero anche se successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv.
Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
228119-01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani
258000-01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv.
Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi
256835-01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana
Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino
Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO BALDASSARRE nato a PALERMO il 25/12/1967 PIRROTTA CARMELA nata a PALERMO il 30/07/1971 avverso la sentenza del 01/03/2023 del GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 10 marzo 2023 il giudice di pace di Termini Imerese condannava Baldassarre Russo e Carmela Pirrotta alla pena di 500 euro di multa per il reato ex artt. 110 e 633 codice penale.

2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore di fiducia avv. Loredana Mancino, hanno impugnato detta sentenza con atto di appello, trasmesso dal Tribunale di Termini Imerese a questa Corte ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in quanto le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria emesse dal giudice di pace non sono appellabili ma solo ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Ha lamentato la difesa che il primo giudice "ha completamente snaturato il reale substrato probatorio" e che la modesta gravità del reato e della capacità a delinquere dei colpevoli avrebbero imposto il riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena nel minimo edittale.

3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto l'appello è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Termini Imerese il 29 marzo 2022 dall'avv. Loredana Mancino, iscritta nell'albo speciale dei cassazionisti solo in data 16 dicembre 2022, dopo la presentazione dell'atto d'impugnazione.

4. Ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, cosicché il ricorso, sottoscritto da difensore non abilitato, è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché risultante iscritto nell'albo speciale in un momento successivo, prima della decisione sull'impugnazione (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690-01;

Sez. 4, n. 21552 del 02/04/2007, Bragato, Rv. 236729-01) ovvero anche se successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Pisano, Rv. 283683-01), non essendo consentite sanatorie di un vizio radicale del ricorso, ab origine inammissibile. Inoltre, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119-01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000-01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Hasani, Rv. 256835-01; Sez. 1, n. 45393 del 16/11/2011, Tedeschi, Rv. 251464-01; più di recente, in un caso di conversione in ricorso per cassazione di una istanza di correzione di errore materiale, v. Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208-01). Pertanto, alla luce di questi princìpi, va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione allorché, sottoscritto l'appello da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il giudice adito abbia correttamente qualificato l'impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità; il vizio originario dell'impugnazione non può essere sanato dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista né - come nel caso di specie - dalla successiva iscrizione del difensore nell'albo speciale (Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998-01;

Sez. 3, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, Rv. 228729-01).

5. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de