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Sentenza — n. 6592/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for violation of law regarding missing probation program and prescription defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6592/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Palermo Court of Appeal's judgment, which had dismissed a probation request due to a missing treatment program. The appellant argued the appeal court erred by rejecting the request despite valid consent and a submitted application for the program, while also raising a prescription defense. The court ruled that rejecting a probation request solely for the absence of a program, when one has been properly requested by the execution office, violates the law and must be remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 464-bis, comma 4; Art. 464-quater cod. proc. pen.: It is illegal to reject a request for suspension of proceedings with probation based on the non-production of a treatment program when its elaboration has been regularly requested by the execution office.

Parole chiave

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probation request rejection treatment program absence violation of law remand for new trial prescription defense facoltà di astenersi dal testimoniare promovimento della prostituzione esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen.
A fronte di tale documentazione -che può definirsi completa- la Corte di appello ha negato l'accesso alla messa alla prova per la mancanza del programma previsto dall'art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen..
Art. 464-quater cod. proc. pen.
Con il secondo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la sentenza impugnata di illogicità là dove dichiara l'inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputata, ai sensi dell'art. 464-bis cod.
art. 464-quater cod. proc. pen
Con il secondo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la sentenza impugnata di illogicità là dove dichiara l'inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputata, ai sensi dell'art. 464-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 12721 del 17/01/2019, Blengino
pen., non potendo prescindere dalla valutazione della idoneità di tale programma, richiede che lo stesso sia elaborato e sottoposto al giudice», (Sez. 3, Sentenza n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI VITA ANNALISA nata il 30/08/1979 a LICATA avverso la sentenza in data 15/06/2023 della CORTE DI APPELLO DI PA- LERMO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; letta la nota dell'Avvocata ROSANNA SCRIMALI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

Di Vita Annalisa per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 15/06/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 16/12/2022 del Tribunale di Agrigento, che l'aveva condannata per il reato di ricettazione. Deduce:

1. Prescrizione del reato. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente sostiene che il reato si è prescritto il 28/08/2023.

2. Vizio di motivazione. Con il secondo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia la sentenza impugnata di illogicità là dove dichiara l'inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputata, ai sensi dell'art. 464-bis cod. proc., avanzata con motivo aggiunto. L'illogicità viene rinvenuta nel fatto che la Corte di appello ha dichiarato tale inammissibilità sul presupposto che l'istanza difettasse del consenso dell'imputata, che doveva essere espresso personalmente ovvero a mezzo di procuratore speciale.

Secondo il ricorrente, la stessa la Corte di appello ha preso atto della documentazione allegata al motivo aggiunto, costituita dalla richiesta di ammissione alla messa alla prova, sottoscritta dall'imputata e trasmessa all'U.E.P.E., dalla dichiarazione di disponibilità del Comune di Licata ai fini dell'espletamento del lavoro di pubblica utilità e dalla procura speciale rilasciata al difensore per avanzare richiesta di messa alla prova. Aggiunge che non poteva essere allegato il programma di trattamento né tantonneno la sua sottoscrizione, che la Corte di appello ha considerato mancante non considerando che quello viene predisposto dall'UEPE solo all'esito dell'emissione dell'ordinanza con la quale viene disposta la messa alla prova, cui segue la sottoscrizione dell'imputato.

Rimarca come siano state osservate tutte le formalità richieste della legge, con la conseguenza che la sentenza impugnata è viziata da violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va preliminarmente rilevato che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova sul presupposto della mancanza del consenso dell'imputata -che doveva essere espresso personalmente o con procura speciale- e perché non era stato allegato il programma di trattamento sottoscritto dall'imputata, così che non poteva ritenersi validamente acquisito il consenso della stessa Di Vita. Ciò premesso, va rilevato che l'istanza di messa alla prova inoltrata ai giudici dell'appello era corredata dalla procura speciale a tal fine conferita dall'imputata, così che la volontà di accedere all'istituto doveva considerarsi correttamente acquisita, con conseguente erroneità della sentenza impugnata a tale riguardo.

A ciò si aggiunga che risulta altresì inoltrata, a cura del procuratore speciale dell'imputata, la richiesta di accesso alla messa alla prova all'UEPE e anche la richiesta di elaborazione del programma da parte dell'UEPE oltre che la disponibilità dichiarata dal Comune di Licata per la destinazione a lavori di pubblica utilità. A fronte di tale documentazione -che può definirsi completa- la Corte di appello ha negato l'accesso alla messa alla prova per la mancanza del programma previsto dall'art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen.. La decisione della Corte di appello, però, va in senso contrario rispetto a quanto spiegato da questa Corte, dovendosi ribadire che «è illegittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova motivato dalla mancata produzione del programma di trattamento e la cui elaborazione sia stata tuttavia regolarmente richiesta all'ufficio di esecuzione penale, in quanto la decisione ex art. 464-quater cod. proc. pen., non potendo prescindere dalla valutazione della idoneità di tale programma, richiede che lo stesso sia elaborato e sottoposto al giudice», (Sez. 3, Sentenza n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355 — 01).

La sentenza impugnata, dunque, è viziata per violazione di legge e va annullata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Palermo, che avrà altresì il compito di verificare l'eventuale prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso i