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Sentenza — n. 6584/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence regarding reformatio in peius, restoring non-mention of conviction benefit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6584/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment solely regarding the revocation of the non-mention of conviction benefit, while dismissing other grounds. The appellant argued for a lighter sentence based on alleged oral authorization and clerical errors, but the court found these arguments legally insufficient and irrelevant to the specific statutory violation. Consequently, the lower court's decision to remove the benefit was upheld as a valid application of the reformatio in peius principle.

Regesto Legislator

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Art. 175 cod. pen.; Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: When an appeal results in a heavier penalty or loss of a benefit like non-mention of conviction, the judgment must be annulled without remittal to restore the original favorable status.

Parole chiave

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reformatio in peius non menzione condanna sentenza di appello violazione legge annullamento senza rinvio falsa dichiarazione della parte falsità in certificati rappresentanza senza poteri

Disposizioni normative citate

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Art. 175 cod. pen.
Violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. pen. e 597, comma 3, cod.
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
283845-02); difatti, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod.
Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
pen., nonché art. 81 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la predetta sentenza il Casella ha proposto ricorso per cassazione con motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
art. 175 cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASELLA FRANCESCO nato a SANT'ANGELO DI BROLO il 21/01/1961 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con dichiarazione di inammissibilità nel resto; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GIUSEPPA BOMBARA, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuzione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 17/03/2023, ha confermato la sentenza del 18/03/2022 del Tribunale di Messina, appellata da Casella Francesco, con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (artt. 81, 640, comma secondo, n.1 e art. 61, n.9, cod. pen., nonché art. 81 cod. pen. e 55 -quinquies della I. n. 186 del 2001).

2. Avverso la predetta sentenza il Casella ha proposto ricorso per cassazione con motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Vizio della motivazione perché mancante e travisamento della prova per omissione, in relazione al primo motivo di appello, per non avere la Corte di appello considerato la deposizione della teste Blandino nelle parti in cui riferisce della autorizzazione verbale accordata dalla responsabile, oltre alla documentazione prodotta dalla difesa in data 18/03/2022, relativa all'avvenuto recupero delle ore di assenza; il Casella era stato autorizzato ad allontanarsi, seppure verbalmente, elemento che attesta la buona fede del ricorrente.

Esclusivamente il ritardo del 12/03/2018 non poteva essere recuperato di venerdì, perché il lunedì successivo era già stato avviato il procedimento disciplinare. Il falso conseguentemente contestato è in realtà un errore. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 175 cod. pen. e 597, comma 3, cod. proc. pen. per violazione del divieto di reformatio in peius, nella parte in cui la sentenza di appello ha revocato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; la Corte di appello a fronte dell'impugnazione proposta dal solo imputato ha revocato immotivatamente il beneficio, tra l'altro in presenza di condanna per la quale è intervenuta riabilitazione, dunque non ostativa alla concessione del beneficio. 2.3.

Omessa pronuncia in ordine alla richiesta di rettifica della sentenza di primo grado, nella parte in cui indica erroneamente la presenza alla udienza conclusiva di primo grado del difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 2.4. Erronee indicazioni nella sentenza di secondo grado nella parte in cui indica il cognome del difensore come Bambara invece di Bombara e come appartenente al foro di Patti invece che di Messina.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché i motivi sono generici e non consentiti. 4.1. Questa Corte ha già chiarito che, con principio relativo al beneficio della sospensione condizionale della pena, applicabile all'evidenza anche al caso in 2 im/ esame, che in tema di impugnazione viola il divieto di reformatio in peius la Corte di appello che revoca il beneficio concesso in difetto di appello della parte pubblica sul punto (Sez. 2, n. 34737 del 30/06/2022, Pastore, Rv. 283845-02); difatti, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., "Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado".

Ne consegue che, ricorrendo effettivamente nel caso in esame la dedotta reformatio in peius, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, con ripristino della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen. 4.2. Il primo motivo non è consentito ed è, al tempo stesso, privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo decisivi travisamenti senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed argomentate, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico del Casella (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 4 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva, con particolare riferimento alla asserita ricorrenza di un permesso orale concesso in modo irregolare per accedere in ritardo sull'orario previsto, elemento del tutto incompatibile, da un punto di vista logico, con la falsa attestazione del regolare ingresso sin dall'inizio dell'orario lavorativo, ritenendo esplicitamente tale condotta indice della piena consapevolezza dello stesso quanto alla volontà di trarre in inganno l'Amministrazione al fine di percepire l'intero stipendio.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta.4.3. I due residui motivi di ricorso sono formulati in modo del tutto generico ed aspecifico in relazione da una parte ad errori materiali riferibili alla prima fase di giudizio e dall'altra ad imprecisioni letterali realizzate nei verbali di udienza del secondo grado di giudizio, in relazione ai quali non solo non viene compiutamente evidenziato il vizio lamentato, ma anche viene totalmente omessa una argomentazione in tema di rilevanza ed interesse del ricorrente rispetto alla sentenza oggetto di impugnazione (attesa l'evidente possibilità di accedere eventualmente alla procedura di correzione dell'errore materiale).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod. pen., che ripristina. D