Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived grounds and lack of specific appeal reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite specific grounds for the appellate agreement. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court ruled that such claims are waived when not explicitly raised in the second instance. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirements for challenging a settlement agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, 602, 616 c.p.p.; The appeal against an appellate settlement is inadmissible if it relies on waived grounds or generic mitigating circumstances not specifically contested in the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Zuccarà Ivan, nato a Catania il 16/10/2000 rappresentato ed assistito dall'avv. Salvatore Leotta, di fiducia avverso la sentenza in data 21/06/2023 della Corte di appello di Catania, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 21/06/2023, la Corte di appello di Catania, sull'accordo delle parti ex art. 599-bis e 602 cod. proc. pen., determinava la pena da infliggere ad Ivan Zuccarà, in relazione a quattro fatti di rapina e ad uno di tentata rapina, nella misura di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1.300 di multa, con revoca delle pene accessorie dell'interdizione legale e della sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale e modifica da perpetua in temporanea l'interdizione dai pubblici uffici e conferma nel resto.
2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Ivan Zuccarà, è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755), alla mancata applicazione di circostanze attenuanti non concordate, e ciò in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
Inoltre, la rinuncia ai motivi d'appello non costituisce di per sé, anche per via della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario (Sez.2, n. 35534 del 06/07/2021, Ronchi, Rv. 281943).
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, somma così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d